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Ordinanza

Ordinanza n. 4378/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti del D.A.P. concernenti lo scorrimento della graduatoria degli Specialisti di Mare; delle note prot. m_dg.GDAP 227635.U del 15.5.2026 e prot. m_dg.GDAP0268479.U del 9.6.2026 e degli atti presupposti e conseguenti, determinanti l’esclusione del ricorrente dallo scorrimento;

Giustizia amministrativa202606717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del D.A.P. e note del 15 maggio 2026 e 9 giugno 2026 concernenti lo scorrimento della graduatoria degli Specialisti di Mare, nella parte in cui hanno determinato l'esclusione del ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, gli atti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria concernenti lo scorrimento della graduatoria degli Specialisti di Mare e la sua esclusione. Ha dedotto, in particolare, l'illegittima introduzione di un requisito anagrafico non previsto dall'interpello nazionale straordinario per l'accesso alle liste degli specialisti di mare del Corpo, adottato con nota del 18 settembre 2024, né dall'art. 56 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82, che disciplina il personale navigante e individua quale requisito la qualificazione al servizio navale mediante apposita abilitazione conseguita al termine di specifici corsi. Ha prospettato, quindi, un vizio di eccesso di potere per violazione dell'autovincolo derivante dalla lex specialis. Ha inoltre rappresentato il grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla perdurante efficacia degli atti, in termini di sviluppo della carriera.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il requisito anagrafico non era contemplato dall'interpello nazionale straordinario e non risultava previsto neppure dall'art. 56 del d.P.R. n. 82/1999; ne ha tratto la possibile sussistenza dell'eccesso di potere per violazione dell'autovincolo posto dalla lex specialis. Quanto al periculum, ha considerato grave e irreparabile il pregiudizio alla progressione di carriera derivante dall'efficacia degli atti impugnati. Ha pertanto accolto la domanda cautelare e sospeso gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati.

  • art. 56 d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82

    La condotta del naviglio è affidata a personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare, presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale

    La disposizione individua la qualificazione e l'abilitazione al servizio navale quale requisito per il personale navigante, senza contemplare il requisito anagrafico contestato.

  • nota prot. n. 389150.U del 18 settembre 2024

    Interpello nazionale straordinario costituente la lex specialis per l'accesso alle liste degli specialisti di mare; secondo il TAR, non prevedeva alcun requisito anagrafico e vincolava l'amministrazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può ravvisarsi quando l'amministrazione, nello scorrimento di una graduatoria o lista disciplinata da una lex specialis, introduce un requisito di esclusione non previsto dall'interpello o dal bando, in violazione dell'autovincolo amministrativo.
  • Il requisito anagrafico non può essere utilizzato per escludere un candidato dall'accesso a liste o procedure per personale navigante quando non sia previsto dalla lex specialis applicabile né dalla disciplina regolamentare richiamata dall'amministrazione.
  • Il pregiudizio grave e irreparabile può sussistere quando l'esclusione da una procedura di scorrimento incide concretamente sulle possibilità di sviluppo della carriera del dipendente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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