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Sentenza

Sentenza n. 1071/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensiva: - dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Vibo Valentia n. -OMISSIS- del 16.9.2025, notificata il 18.9.2025, recante la sospensione immediata di ogni attività nella porzione del locale “-OMISSIS- -OMISSIS-” sita in via -OMISSIS-in Vibo Valentia e la decadenza dalla S.C.I.A. (codice univoco SUAP n. -OMISSIS-); - della nota protocollo n. -OMISSIS- della Polizia locale del Comune di Vibo Valentia; - di ogni e qualsivoglia atto presupposto connesso e conseguenziale, compresi quelli che, allo stato, non sono conosciuti e quelli che medio tempore dovessero essere adottati.

Giustizia amministrativa202501561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione immediata dell’attività e decadenza dalla SCIA per asserita inosservanza della distanza minima dai luoghi sensibili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato una SCIA per il trasferimento e l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e sala giochi. Il Comune, sulla base di un accertamento della Polizia locale, aveva poi adottato un’ordinanza di sospensione dell’attività nella parte destinata alla sala giochi e di decadenza dalla relativa SCIA, ritenendo non rispettata la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dalla legislazione regionale calabrese. Con il primo motivo sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione degli artt. 7, 19 e 21-nonies l. 241/1990, il difetto di motivazione, il travisamento, la violazione del diritto di difesa e del legittimo affidamento, sostenendo che l’atto fosse stato adottato senza comunicazione di avvio del procedimento e oltre il termine previsto per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA. Con il secondo motivo è stata contestata la modalità di calcolo delle distanze dai luoghi sensibili, assumendo che dovesse applicarsi il criterio della distanza relativa agli attraversamenti pedonali previsto dal codice della strada, oltre a dedurre difetto di istruttoria e motivazione. Il Comune ha sostenuto che gli accertamenti fossero stati compiuti tempestivamente e che la non veridicità delle dichiarazioni rese dal privato e la carenza di un requisito essenziale escludessero la necessità della comunicazione di avvio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura relativa alla violazione dell’art. 7 l. 241/1990, assorbendo le ulteriori doglianze. Il Collegio ha ritenuto che, anche qualora l’amministrazione contesti la non veridicità delle attestazioni rese in una SCIA, essa debba comunicare l’avvio del procedimento al soggetto interessato, salvo concrete ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità. La comunicazione era necessaria perché il provvedimento incideva sull’attività già avviata mediante SCIA e avrebbe consentito all’interessato di interloquire sia sulla contestata distanza dai luoghi sensibili sia sul metodo di calcolo della distanza, fornendo elementi utili all’esercizio del potere inibitorio. Il TAR ha inoltre ritenuto tautologica la motivazione del Comune, poiché la pretesa non veridicità delle dichiarazioni era stata utilizzata contemporaneamente per giustificare l’omissione della comunicazione di avvio e per disporre la sospensione e la decadenza dalla SCIA. L’ordinanza impugnata è stata quindi annullata, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato [...] ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

    La comunicazione di avvio è necessaria anche quando l’amministrazione contesti la non veridicità delle attestazioni rese dal privato, se il provvedimento incide su un’attività già avviata mediante SCIA e il contraddittorio può fornire elementi utili all’esercizio del potere.

  • art. 19 l. 241/1990

    La questione relativa al termine per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA è stata dedotta, ma non decisa, essendo stata assorbita a seguito dell’accoglimento della censura procedimentale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il Comune ha richiamato la disciplina dell’annullamento d’ufficio, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale profilo, avendo accolto il ricorso per violazione dell’art. 7 l. 241/1990.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il riferimento alla norma è stato svolto dalla difesa comunale, ma la sentenza non ne ha fatto applicazione decisiva.

  • art. 16, comma 3, l.r. Calabria n. 9/2018

    La disposizione stabilisce il requisito della distanza minima dell’attività dai luoghi sensibili; le modalità concrete di calcolo della distanza non sono state esaminate nel merito per effetto dell’assorbimento della relativa censura.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La possibile non veridicità delle dichiarazioni sostitutive non esonera l’amministrazione dall’obbligo di instaurare il contraddittorio procedimentale quando il provvedimento incide sull’attività del dichiarante.

  • art. 190 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il richiamo al criterio della distanza degli attraversamenti pedonali è stato oggetto di censura, ma il TAR non ha deciso la questione nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Anche quando l’amministrazione ritenga non veritiere le attestazioni rese dal privato nell’ambito di una SCIA, deve comunicare l’avvio del procedimento destinato a incidere sull’attività già avviata, salvo la concreta sussistenza di particolari esigenze di celerità che impediscano il contraddittorio.
  • La contestata non veridicità delle dichiarazioni del privato non può essere utilizzata tautologicamente sia per giustificare l’omissione della comunicazione di avvio sia per fondare il provvedimento repressivo; l’amministrazione deve indicare ragioni autonome e concrete che rendano incompatibile la partecipazione procedimentale.
  • La comunicazione di avvio deve consentire al destinatario di contestare anche gli elementi tecnici posti a fondamento del provvedimento, come il metodo di calcolo delle distanze legali, quando il contraddittorio può fornire elementi utili all’esercizio del potere amministrativo.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

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