Cassazione Penale, Sentenza n. 17966/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 133 c.p. e 597, comma 4 c.p.p., per mancata rideterminazione in mitius della pena dopo l'assoluzione da uno dei reati; 2) censura della motivazione in relazione ai due reati riconosciuti in primo grado (bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva): si contesta la contraddittorietà sulla conoscenza della procedura e sulla mancata consegna delle scritture contabili e si sostiene che le difese avrebbero potuto spiegare le divergenze tra bilancio e inventario della curatela; 3) vizio nel giudizio di comparazione fra attenuanti generiche e aggravanti (denegata prevalenza delle attenuanti anche dopo l'assoluzione per la bancarotta impropria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul piano della responsabilità, ha ritenuto infondate le censure: riguardo alla bancarotta documentale, ha osservato che l'imputato non ha mai effettivamente consegnato le scritture contabili richieste (la mera indicazione tardiva del luogo di conservazione non equivale alla disponibilità dei documenti ai sensi dell'art.16, comma 1, n.3 legge fall.); riguardo alla bancarotta distrattiva, ha ritenuto plausibile la ricostruzione basata sulle incongruenze tra bilancio e beni rilevati dalla curatela e ha censurato come generica la contestazione difensiva che si limitava ad ipotizzare l'inattendibilità del bilancio senza produrre elementi concreti. Quanto alla pena, il giudice di legittimità ha escluso la rideterminazione in mitius perché la pena era già fissata nel minimo edittale e perché l'aggravante della continuazione fallimentare è rimasta nel quadro contestuale; infine il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena e la possibilità di diminuzione per circostanze favorevoli; qui rilevata nella critica per mancata rideterminazione in mitius dopo un'assoluzione parziale
art. 597, comma 4 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nel motivo che lamentava la violazione delle regole sulla modulazione della pena in caso di modifiche del giudicato; la Cassazione ha ritenuto la doglianza infondata per i motivi concreti esposti
art. 16, comma 1, n. 3) legge fallimentare
Impone all'ex amministratore la consegna delle scritture contabili al curatore; la Corte ha interpretato che la semplice indicazione tardiva del luogo di conservazione non sostituisce la effettiva consegna richiesta dalla norma
art. 219, comma 2, n. 1) legge fallimentare
Prevede la circostanza aggravante (ad es. continuità o specifiche condotte) richiamata nel giudizio di comparazione; la Corte ha ritenuto che tale aggravante sia rimasta efficace nel bilanciamento con le attenuanti
art. 223, comma 2, n. 2) legge fallimentare
Norma richiamata nel ricorso in relazione all'assoluzione per bancarotta impropria; la Cassazione ha osservato che l'assoluzione non è di per sé sufficiente a modificare il giudizio di comparazione se non si dimostrano elementi concreti a favore
Massime di principio
- L'assoluzione da un capo di imputazione non comporta automaticamente la riduzione della pena se la pena inflitta è già al minimo edittale o se permangono aggravanti che hanno inciso sul trattamento sanzionatorio.
- La mancata consegna effettiva delle scritture contabili al curatore può essere valutata negativamente dal giudice anche se il soggetto indica tardivamente dove si trovano i documenti; la cooperazione concreta e tempestiva è determinante.
- Il bilancio può costituire prova della precedente disponibilità di beni quando risulti intrinsecamente attendibile e conforme alle norme di redazione; la semplice diffida dell'affidabilità del bilancio è insufficiente senza elementi probatori alternativi o le scritture che dimostrino l'errore.
- I motivi di impugnazione davanti alla Cassazione devono essere specifici e motivati: censure generiche o basate su mere possibilità vengono dichiarate inammissibili o respinte.
- Per contestare il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti occorre indicare fatti concreti e circostanze positive che giustifichino la prevalenza delle attenuanti; non basta invocare in termini generici un 'fatto favorevole' quale un'assoluzione parziale.
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