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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28712/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui l'ente previdenziale richiedeva contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2007 da un ingegnere. Il professionista aveva opposto l'avviso e la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva dichiarato estinti per prescrizione i contributi richiesti, ritenendo tardiva la pretesa dell'ente. Secondo il giudice di merito, il professionista aveva comunicato i redditi relativi all'anno interessato e la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non bastava, da sola, a integrare un occultamento doloso idoneo a sospendere il termine di prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla normativa sulla Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR dovesse comportare una presunzione di occultamento dei dati essenziali e quindi la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la censura non fosse specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché mirava a prospettare un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità. L'accertamento dell'eventuale occultamento doloso è giudizio di merito e non può essere rivalutato in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non dedotto ritualmente. L'ente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge come motivo di ricorso

    Il motivo è stato ritenuto non idoneo a censurare la decisione perché la questione implicava un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C.

    Il giudizio sull'eventuale occultamento doloso è accertamento di merito e, se si vuole contestarlo, occorre dedurre nei limiti del vizio motivazionale, qui non ritualmente prospettato.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dall'INPS per sostenere la decorrenza/sospensione della prescrizione del credito contributivo.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Richiamato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Normativa richiamata in relazione all'obbligo contributivo nella Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, D.L. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. 111/2011

    Normativa richiamata in relazione alla contribuzione dovuta alla Gestione separata e agli obblighi dichiarativi.

  • art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997

    Richiamato dall'INPS a sostegno degli obblighi e dei controlli connessi alla dichiarazione fiscale.

  • art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 241/1997

    Richiamato dall'INPS in tema di dichiarazioni e comunicazioni fiscali rilevanti per la contribuzione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, essendo necessario un accertamento concreto dell'occultamento.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito presuppone un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione ritualmente dedotto.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specificamente attinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La sola violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del fatto storico quando la decisione impugnata si fonda sull'accertamento della mancanza di occultamento doloso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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