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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00737/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel 2016 per l'anno d'imposta 2010, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito del contribuente e recuperato maggiori imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA. Il giudice di appello aveva accolto il gravame del contribuente ritenendo maturata la decadenza dell'Amministrazione, poiché la notizia di reato connessa ai fatti fiscali era stata archiviata tre anni prima della notifica dell'atto, e aveva quindi escluso l'applicazione del termine "raddoppiato". L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, nella disciplina applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento presuppone solo l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati tributari, non la effettiva presentazione della denuncia né la fondatezza dell'ipotesi di reato; inoltre l'intervenuta archiviazione della notizia di reato non sarebbe idonea a escludere il raddoppio. La Corte ha ritenuto fondato il motivo limitatamente alle riprese IRPEF e IVA, ma non per IRAP, rilevando che per quest'ultima imposta il raddoppio non opera perché non vi sono sanzioni penali collegate.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate: ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alle riprese IRPEF e IVA, ritenendo erroneo il criterio adottato dalla CTR che aveva dato rilievo all'archiviazione ex post della notizia di reato; ha invece confermato, per quanto emerge dal dispositivo e dalla motivazione, l'infondatezza della censura in relazione all'IRAP. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini di accertamento richiede l'esistenza dell'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per reati tributari, non la sua effettiva presentazione né l'esito del procedimento penale.

  • art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    La disciplina del raddoppio dei termini per l'IVA segue il medesimo criterio: conta l'obbligo di denuncia, mentre non assumono rilievo la successiva archiviazione o l'esito del processo penale.

  • art. 331 c.p.p.

    È il parametro per verificare se sussista l'obbligo di denuncia; il contribuente che contesti il superamento dei termini deve dedurre la carenza dei presupposti di tale obbligo, non contestare il merito del reato.

  • d.lgs. n. 74/2000

    I reati tributari previsti da questo decreto costituiscono il presupposto penale che può far scattare l'obbligo di denuncia e, quindi, il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Corte cost. n. 247/2011

    Viene richiamata per confermare che il presupposto del raddoppio è l'obbligo di denuncia e non la sua effettiva presentazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    È la base normativa del rideterminato accertamento del reddito oggetto della pretesa fiscale originaria.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    Le modifiche sui termini di accertamento non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta anteriori alla data rilevante, nei limiti indicati dalla disciplina transitoria.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    Fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore del decreto, senza che le modifiche successive alterino la disciplina applicabile al caso.

  • art. 405 c.p.p.

    L'esercizio dell'azione penale mediante imputazione non è requisito necessario per il raddoppio dei termini di accertamento.

Massime di principio

  • Nel regime previgente al 2016, il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA opera quando, in base agli elementi emersi, sussiste l'obbligo di presentare denuncia penale per reati tributari; non occorre che la denuncia sia effettivamente presentata o che il reato sia poi accertato in sede penale.
  • Il contribuente che eccepisce la decadenza dell'Ufficio non può limitarsi a contestare la fondatezza della notizia di reato o l'esito del procedimento penale, ma deve dedurre e provare l'assenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
  • L'archiviazione della notizia di reato, la prescrizione o comunque l'esito del procedimento penale non escludono di per sé l'applicabilità del termine raddoppiato, perché il giudizio tributario resta autonomo rispetto a quello penale.
  • Le modifiche normative sopravvenute in materia di termini di accertamento non si applicano automaticamente agli avvisi già notificati, quando la disciplina transitoria ne salva espressamente gli effetti.
  • Per l'IRAP il raddoppio dei termini di accertamento non opera, poiché le violazioni relative a tale tributo non sono assistite da sanzioni penali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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