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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento (di estremi ignoto) emesso ex art. 39 TULPS dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, e notificato in data -OMISSIS-, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a carico del sig. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202401529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio ex art. 39 TULPS recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio deducendo, con quattro motivi, violazione dell'art. 39 TULPS e degli artt. 3, 7, 13 e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, superficialità dell'azione amministrativa, difetto di logica e ponderazione, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, arbitrarietà, violazione della proporzionalità, falsità della causa, perplessità, travisamento e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato acriticamente su una denuncia-querela successivamente rimessa, senza adeguato approfondimento dei fatti e senza una concreta prognosi di pericolosità o inaffidabilità personale. Ha inoltre contestato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo insussistenti ragioni di urgenza, poiché il divieto era stato adottato circa due mesi dopo l'informativa dei Carabinieri e dopo il sequestro cautelativo dell'arma. La vicenda riguardava un episodio isolato di conflittualità, documentato da un filmato privo di audio, dal quale risultava soltanto l'avvicinamento tra le vetture, ma non il contenuto della conversazione tra i conducenti. Il ricorrente risultava incensurato e non destinatario di ulteriori provvedimenti pregiudizievoli.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per difetto di motivazione e di istruttoria, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Ha riconosciuto che in materia di armi l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità e che la conflittualità familiare, personale, condominiale o di vicinato può giustificare misure interdittive anche indipendentemente da episodi violenti, dalla responsabilità del conflitto e dall'individuazione della vittima o dell'autore. Tuttavia, il giudizio prognostico sull'affidabilità e sul possibile abuso dell'arma deve fondarsi sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze concrete e deve essere sorretto da una motivazione congrua, verificabile e non arbitraria. Nel caso esaminato, la vicenda era isolata, presentava contorni non pienamente definiti, risultava supportata soltanto da un filmato senza audio e non era stata adeguatamente integrata da accertamenti sulla personalità del destinatario, incensurato e privo di altri precedenti pregiudizievoli. L'amministrazione avrebbe quindi dovuto svolgere un'istruttoria più approfondita e motivare meglio la prognosi di possibile abuso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti quando sussistano esigenze cautelari connesse all'affidabilità del soggetto e alla prevenzione di possibili abusi.

  • art. 11 TULPS

    Richiamato quale fondamento della natura cautelare e non sanzionatoria dei provvedimenti di pubblica sicurezza in materia di armi.

  • art. 43 TULPS

    Richiamato quale ulteriore disposizione che evidenzia l'ampia discrezionalità dell'autorità nella valutazione dell'affidabilità ai fini del porto e della detenzione di armi.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che il porto e la detenzione di armi costituiscono eccezioni al generale divieto penalmente previsto.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Richiamato per sottolineare la natura eccezionale delle situazioni di detenzione e porto di armi rispetto al generale divieto.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Postula una motivazione congrua e adeguata, idonea a rendere verificabile la prognosi di possibile abuso dell'arma.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza non definisce autonomamente tale censura, concentrando l'accoglimento sui difetti di istruttoria e motivazione.

  • art. 13 l. n. 241/1990

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; il testo non espone una specifica statuizione autonoma sul punto.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    Richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta; il testo non espone una specifica statuizione autonoma sul punto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In materia di detenzione e porto di armi, l'autorità di pubblica sicurezza esercita un'ampia discrezionalità di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, poiché tali situazioni costituiscono eccezioni al generale divieto di disponibilità delle armi.
  • Una situazione oggettiva di conflittualità familiare, personale, condominiale o di vicinato può giustificare un provvedimento limitativo delle armi anche in assenza di episodi aggressivi o violenti, indipendentemente dalla responsabilità del conflitto e dall'individuazione della vittima o dell'autore.
  • La conflittualità non determina automaticamente la legittimità del divieto: il giudizio prognostico sull'affidabilità del titolare deve considerare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto e deve essere sostenuto da una motivazione congrua, idonea a rendere verificabile l'assenza di irrazionalità o arbitrarietà.
  • Quando l'episodio posto a fondamento del divieto è isolato, presenta contorni fattuali incerti ed è supportato da elementi probatori incompleti, l'autorità deve svolgere un'istruttoria più approfondita, anche sulla personalità dell'interessato e sull'eventuale esistenza di ulteriori precedenti o elementi pregiudizievoli. Una motivazione meramente apparente o fondata acriticamente su una denuncia non è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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