Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore esecutato aveva opposto procedimenti esecutivi immobiliari riuniti, fondati su titoli giudiziali definitivi, deducendo l'esistenza di più rapporti contrattuali con la banca intervenuta e sostenendo che, ricostruiti tali rapporti, i crediti della banca dovessero essere compensati. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e dichiarato inammissibile l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. volta ad acquisire documentazione bancaria, ritenendola generica e non supportata dalla prova dell'inerzia o del rifiuto della banca. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, osservando che il rigetto dell'istanza di esibizione si fondava su due rationes decidendi autonome: mancanza di prova dell'inerzia o del rifiuto della banca e genericità dell'istanza; il gravame censurava solo la prima e non la seconda. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 119 TUB, 112 e 116 c.p.c., sostenendo che nei rapporti correntista-banca l'ordine di esibizione non dovrebbe essere assoggettato ai limiti dell'art. 210 c.p.c., essendo sufficiente la prova del rapporto bancario; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché nei gradi di merito sarebbe stato già dedotto che non fosse necessario un previo formale interpello alla banca per ottenere gli estratti, e che l'originaria opposizione mirasse alla verifica degli estratti conto e della documentazione relativa ai rapporti in essere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi, esaminati congiuntamente, in parte inammissibili e in parte infondati: la decisione di primo grado sulla richiesta di esibizione era sorretta da una duplice ratio decidendi, e la Corte d'appello aveva correttamente rilevato che una delle due rationes, quella della genericità dell'istanza, non era stata specificamente censurata, con conseguente formazione di giudicato interno sul punto. La censura relativa all'art. 119 TUB risultava quindi preclusa. Anche il secondo motivo è stato reputato inidoneo, perché, nei limiti di autosufficienza del ricorso, richiamava deduzioni dell'originaria opposizione anziché le specifiche censure formulate in appello, e comunque riguardava un'istanza rivolta alla banca e non al giudice perché emettesse un ordine istruttorio. È stata esclusa l'applicabilità della giurisprudenza richiamata in memoria sul rapporto tra art. 210 c.p.c. e art. 119 TUB. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è soggetto ai relativi presupposti processuali; nel caso, il rigetto dell'istanza è stato ritenuto legittimo anche per la sua genericità e per la mancata prova dell'inerzia o del rifiuto della controparte.
art. 119 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
La censura che invocava il diritto del correntista alla documentazione bancaria non ha superato il giudicato interno formatosi sulla autonoma ratio della genericità dell'istanza di esibizione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della censura di violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la doglianza è stata ritenuta inidonea a scalfire la decisione impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri parametri di violazione, senza esito utile per il ricorrente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ha rilevato che il ricorso non riportava in modo pertinente e autosufficiente gli atti rilevanti rispetto alle censure mosse in appello.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve censurare specificamente tutte le rationes idonee a sorreggere il dispositivo; la mancata critica di una sola di esse determina la stabilizzazione della decisione su quel profilo e rende inammissibili o comunque infondate le censure che la presuppongono.
- L'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere specifica e puntuale; la sua genericità costituisce autonoma ragione di rigetto, che può assorbire ogni ulteriore questione sul presupposto sostanziale dell'accesso alla documentazione.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità e autosufficienza: le censure devono confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di appello e con gli atti processuali rilevanti, non con ricostruzioni generiche o con deduzioni riferite a fasi diverse del giudizio.
- La disciplina speciale sull'acquisizione della documentazione bancaria non consente di superare, da sola, una autonoma e non censurata declaratoria di genericità dell'istanza istruttoria.
- Se la parte intimata non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese, ma resta dovuto, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
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