Sentenza n. 3636/2026 - Milano, Sezione 4
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 523/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 523/2025 del Tribunale di Monza - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. Il titolo giudiziale aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, complessivi 3.000 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Dedotta l'inottemperanza del Ministero, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito depositando una nota riepilogativa e la prova dell'emissione del SOP, senza dimostrare l'integrale soddisfacimento della pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, deducendo gli eventuali importi già versati. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Pertanto, l'importo indicato dalla ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere ricalcolati secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Imponendo il calcolo degli interessi secondo i parametri legali applicabili, delimitano la vincolatività dei conteggi prodotti dal creditore: l'Amministrazione deve verificare misura e decorrenza degli interessi e del capitale residuo.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e satisfattiva: non costituisce nuovamente il diritto di credito, la cui esatta estensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza, la quantificazione del credito proposta dal ricorrente non vincola definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; il giudice può ordinare il pagamento dell'importo dovuto subordinatamente alla verifica amministrativa della misura e della decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge.
- Prima di avviare il recupero coattivo di somme dovute da amministrazioni statali in esecuzione di un titolo giudiziale, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, prevedendone l'intervento solo su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- Non è dovuto un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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