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Sentenza

Sentenza n. 152/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento impugnato con il presente ricorso ed emesso da INPS Sede Provinciale di Udine data prot. 27.03.2025, n. Fascicolo 200600041730TF, n. pratica 002202300441063 nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali  il conseguente accertamento e dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 6 bis l. 387/1987;  altresì il riconoscimento della rideterminazione, del ricalcolo e della riliquidazione del trattamento di fine servizio. IN OGNI CASO: spese legali rifuse comprensive di CPA.

Giustizia amministrativa202500228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: provvedimento dell’INPS di diniego della rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente rideterminazione, ricalcolo e riliquidazione del trattamento di fine servizio. La pretesa riguardava l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali previsti per gli appartenenti alle Forze di Polizia. L’INPS si è costituito resistendo al ricorso. La controversia concerneva, in particolare, l’applicabilità del beneficio anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, l’incidenza dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e gli effetti dell’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990, nonché la rilevanza del termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha riconosciuto l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita; che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la limitazione originaria del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis abbia natura funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza determinare decadenza dal beneficio. L’INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia e il termine previsto per la domanda di collocamento in quiescenza non ha effetto decadenziale sulla fruizione del beneficio, essendo funzionale alla decorrenza del pensionamento dal primo gennaio dell’anno successivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    La norma riguarda la sola base pensionabile e non disciplina il calcolo dell’indennità di buonuscita; pertanto non esclude l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non ha comportato la reviviscenza dell’originaria disposizione limitativa del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all’amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina la base di calcolo dell’indennità di buonuscita e non impedisce l’inclusione dei sei scatti stipendiali nel trattamento di fine servizio.
  • L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina che limitava il beneficio dei sei scatti ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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