Sentenza n. 566/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia e, con motivi aggiunti, diniego di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Bergamo che aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso venatorio, adottato in relazione a un esposto riguardante un diverbio stradale avvenuto a Siracusa. Secondo l'Amministrazione, il ricorrente avrebbe tenuto una condotta aggressiva, danneggiato un'autovettura con un calcio e agito in stato di ebbrezza. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento non spiegava adeguatamente le ragioni per cui un episodio isolato e controverso avrebbe dimostrato il pericolo di abuso delle armi; ha inoltre evidenziato l'assenza di una situazione di conflittualità persistente e di sviluppi penali. Con il secondo motivo ha denunciato il difetto di istruttoria, rilevando le contraddizioni e l'inattendibilità degli esposti, nonché il mancato approfondimento delle dichiarazioni testimoniali e delle circostanze relative alla dinamica dei fatti. Con i motivi aggiunti ha impugnato il diniego di riesame in autotutela, deducendone la nullità o comunque l'illegittimità per carenza assoluta di motivazione e sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto esaminare il nuovo materiale probatorio costituito dalle dichiarazioni testimoniali raccolte in investigazioni difensive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e annullato la revoca della licenza. Ha ritenuto che gli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931 attribuiscano all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità, di natura cautelare e non sanzionatoria, fondata su una prognosi concreta di affidabilità del titolare e sulla sua potenziale capacità di abusare delle armi. Tale discrezionalità deve tuttavia essere esercitata sulla base di circostanze oggettive, di un'istruttoria completa e di una motivazione congrua, nel rispetto dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. Nel caso concreto, l'episodio era isolato, di gravità non oggettivamente elevata e caratterizzato da una dinamica controversa. Non risultavano accertati né il contatto fisico o il tentativo di aggressione, né lo stato di ebbrezza del ricorrente, né il danneggiamento dell'autovettura da parte sua; tali circostanze erano state in larga parte riferite dagli esponenti e non direttamente verificate dagli operatori intervenuti. Il provvedimento aveva quindi fondato il giudizio di inaffidabilità su un unico episodio senza chiarirne il valore sintomatico rispetto alla prognosi di abuso delle armi. Il TAR ha precisato che anche un solo episodio può, in astratto, giustificare la revoca, ma soltanto quando la relativa inferenza sia ragionevole e proporzionata e tenga conto della natura, gravità e reiterazione dei fatti. Un episodio poco significativo richiede una motivazione rafforzata. Il ricorso per motivi aggiunti contro il diniego di riesame è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza dell'annullamento del provvedimento originario. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato al ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
possano “essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”
La disposizione concorre a definire il quadro delle autorizzazioni di polizia e consente di valorizzare la buona condotta dell'interessato nell'ambito del giudizio di affidabilità.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
“la licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”
La revoca o il diniego del titolo di polizia richiedono una prognosi concreta e motivata circa l'affidabilità del soggetto e il serio pericolo di abuso delle armi; la valutazione, pur ampiamente discrezionale, deve fondarsi su fatti oggettivi e su un'istruttoria adeguata.
artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241
comunicazione ex articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990
Il riferimento riguarda la comunicazione procedimentale inviata al ricorrente prima dell'adozione della revoca; la sentenza non fonda tuttavia l'accoglimento su una specifica violazione di tali disposizioni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca o il diniego della licenza di porto d'armi costituiscono misure cautelari e preventive, non sanzionatorie, fondate su una prognosi concreta circa l'affidabilità del titolare e la sua potenziale capacità di abusare delle armi.
- Nel valutare l'affidabilità del titolare di un porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare anche episodi privi di rilievo penale o non definitivamente accertati, ma deve basarsi su circostanze concrete e motivare in modo congruo, logico e non sproporzionato il loro valore sintomatico.
- La prognosi di possibile abuso delle armi deve essere formulata secondo una valutazione complessiva della personalità, della condotta di vita e del contesto dell'interessato; di regola, un singolo episodio isolato non è sufficiente se non è accompagnato da ulteriori elementi negativi o da una motivazione rafforzata.
- Quanto meno grave, certo e significativo è il fatto posto a fondamento della misura, tanto maggiore è l'onere motivazionale dell'Amministrazione nel dimostrare perché esso consenta comunque di desumere un serio e concreto pericolo di abuso delle armi.
- Anche un unico episodio può giustificare la revoca del porto d'armi, ma soltanto se la valutazione inferenziale è ragionevole e proporzionata e considera la natura, la gravità, l'eventuale reiterazione e le conseguenze dei fatti.
- L'esercizio della discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non esonera dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e approfondita e di verificare criticamente la consistenza e l'attendibilità degli elementi posti a fondamento della prognosi di inaffidabilità.
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