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Sentenza

Sentenza n. 1857/2026 - Catania, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza n. 1452/2025 del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.05.2025.

Giustizia amministrativa202600747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero all'accredito di 2.000 euro oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Caltagirone - Sezione Lavoro n. 1452/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a beneficiare della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a costituire la carta e ad accreditarvi complessivamente 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo. La ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione. Il titolo era stato notificato al Ministero in forma esecutiva il 29 luglio 2025; il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 4 aprile 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento né dedotto fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che il titolo era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la persistente inesecuzione del giudicato e l'assenza di giustificazioni valide dell'inadempimento. Ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'avvenuto pagamento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ha quindi ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, accreditando alla ricorrente la somma complessiva di 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a un dipendente qualificato del medesimo ufficio, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per eseguire il titolo su istanza della parte interessata. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di un'amministrazione può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    Nel giudizio relativo all'adempimento di un credito, il debitore deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa, tra cui l'avvenuto adempimento.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di un credito riconosciuto da un titolo esecutivo, il creditore deve provare la fonte del diritto, il relativo termine di scadenza e allegare l'inadempimento; spetta invece al debitore dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, per l'esecuzione di un titolo esecutivo, quando il titolo sia stato previamente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • L'amministrazione che non esegua un giudicato deve conformarsi puntualmente al contenuto dispositivo del titolo, compresi l'importo capitale e gli accessori espressamente riconosciuti, entro il termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro un ulteriore termine e prevedendo, ove necessario, la facoltà di delega a un dipendente qualificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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