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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24821/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un consorzio, munito di decreto ingiuntivo divenuto definitivo all’esito di precedenti impugnazioni, ha notificato un atto di precetto per il pagamento di una somma dovuta. Il debitore ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.; il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, dichiarando nullo il precetto perché non riportava l’indicazione del provvedimento di esecutorietà ex art. 654, comma 2, c.p.c., e rigettando le altre domande. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 480 e 654 c.p.c. e dell’art. 156 c.p.c.: sosteneva che la nullità non potesse essere dichiarata perché, insieme al precetto, erano state notificate la sentenza d’appello che aveva definito il giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e l’ordinanza della Cassazione che aveva reso definitivo il decreto, sicché il debitore avrebbe comunque raggiunto lo scopo di conoscere il titolo e non vi sarebbe stata alcuna lesione delle sue garanzie.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui, quando il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, il precetto deve contenere l’indicazione del provvedimento di concessione dell’esecutorietà ai sensi dell’art. 654, comma 2, c.p.c.; in difetto, il precetto è nullo. La Corte ha escluso che la nullità fosse sanata per raggiungimento dello scopo, osservando che la notificazione di atti successivi o collegati, pur idonea a dimostrare la definitività del decreto, non prova anche la regolarità della sua notificazione e quindi non sostituisce la funzione di garanzia dell’indicazione mancante. Ha inoltre rilevato un possibile ulteriore profilo di inammissibilità, perché il ricorso non chiariva la ragione del giudicato formatosi sull’opposizione tardiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 480 c.p.c.

    Il precetto è viziato se non contiene gli elementi richiesti dalla legge per l’esatta identificazione del titolo esecutivo e delle condizioni di procedibilità dell’esecuzione.

  • art. 654, comma 2, c.p.c.

    Nel caso di esecuzione fondata su decreto ingiuntivo, il precetto deve indicare il provvedimento che ha disposto l’esecutorietà; tale indicazione svolge funzione di garanzia per l’ingiunto.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità del precetto non è sanata dal solo raggiungimento dello scopo quando manca un requisito formale essenziale connesso alla funzione di garanzia dell’atto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta nullità della sentenza per violazione di norme processuali sul precetto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali/processuali richiamate.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte segnala un possibile difetto di esposizione dei fatti rilevanti, perché il ricorso non spiegava la causa del giudicato formatosi sull’opposizione tardiva.

  • art. 615 c.p.c.

    La domanda del debitore era formalmente ricondotta anche all’opposizione all’esecuzione, ma il capo deciso dal Tribunale e scrutinato in cassazione riguardava la sola opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    La censura relativa alla nullità del precetto è qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in adunanza camerale con riserva di deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Quando l’esecuzione si fonda su un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, l’atto di precetto deve indicare il provvedimento di concessione dell’esecutorietà; la mancanza integra nullità del precetto.
  • La funzione della menzione del provvedimento di esecutorietà è garantire il debitore, attestando il controllo giudiziale sulla regolarità della notificazione del decreto e sul decorso dei termini per l’opposizione.
  • La nullità del precetto per mancanza dell’indicazione del provvedimento di esecutorietà non è sanata dal raggiungimento dello scopo mediante la sola notifica di altri atti che rendano evidente la definitività del titolo, se non dimostrano anche la verifica presupposta dalla legge.
  • Nel giudizio di cassazione, chi impugna deve esporre con chiarezza i fatti rilevanti e la ragione del giudicato formatosi nei precedenti gradi, altrimenti può profilarsi un difetto di specificità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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