Cassazione Penale, Ordinanza n. 40164/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di utilizzazione di fatture relative a spese mediche mai sostenute al fine di evadere le imposte sui redditi. Con il solo motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, censurando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che il giudice di merito aveva indicato plurimi elementi ostativi: l'ingente entità degli importi evasi, la reiterazione della condotta nel tempo e la mancanza di atteggiamento collaborativo dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice richiamata per qualificare la condotta consistente nell'avvalersi di fatture relative a spese mai sostenute al fine di evadere le imposte sui redditi.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automaticamente concedibili per il solo stato di incensuratezza; il diniego può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e con dati fattuali sfavorevoli della condotta.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi concreti della condotta e non sia ravvisabile alcun dato positivo idoneo a bilanciarli; non basta il solo stato di incensuratezza.
- Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a contestare la motivazione sul trattamento sanzionatorio senza evidenziare un effettivo vizio argomentativo è suscettibile di essere dichiarata inammissibile.
- In materia di inammissibilità del ricorso per cassazione, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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