Ordinanza n. 276/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso a documenti presupposti e connessi all’informazione interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa individuale aveva chiesto alla Prefettura di Potenza, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’annullamento della nota con cui era stato negato l’accesso a tre informative redatte rispettivamente dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Questura, ritenute sottratte all’accesso perché concernenti la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché la prevenzione e repressione della criminalità. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, sostenendo che la conoscenza degli atti fosse necessaria per difendersi dall’informazione interdittiva antimafia e che, anche in presenza di dati sensibili o giudiziari, l’accesso dovesse essere consentito nei limiti della stretta indispensabilità. Deduceva inoltre eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché non avrebbe potuto contestare efficacemente l’interdittiva senza conoscere gli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. Ha rilevato che la nota dei Carabinieri era già stata depositata in giudizio dalla Prefettura e che le note della Guardia di Finanza e della Questura erano state successivamente prodotte in allegato ai motivi aggiunti. La sopravvenuta disponibilità dei documenti ha fatto venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego di accesso. Le spese della fase sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di impugnazione del diniego di accesso
L’istanza è stata proposta per contestare il diniego parziale di accesso ai documenti amministrativi nel corso del giudizio principale.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
La ricorrente ha invocato la prevalenza dell’accesso difensivo, anche rispetto a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, nei limiti della stretta indispensabilità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità della suddetta istanza ... per sopravvenuta carenza di interesse
La disponibilità sopravvenuta dei documenti richiesti determina il venir meno dell’interesse attuale alla decisione sull’istanza di accesso.
art. 8, comma 5, lett. c), d.P.R. n. 352/1992
contenenti dati concernenti la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità, sono sottratti al diritto di accesso
È stata indicata dalla Prefettura quale base normativa del diniego di accesso alle informative delle forze di polizia.
art. 3, lett. a) e b), d.m. n. 415/1994
È stato richiamato dalla Prefettura tra i fondamenti dell’esclusione dall’accesso dei documenti concernenti ordine e sicurezza pubblica e prevenzione della criminalità.
art. 3, comma 1, lett. c), d.m. 13 marzo 2022
È stato richiamato dalla Prefettura quale ulteriore fondamento regolamentare del diniego di accesso.
Massime di principio
- L’istanza di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando i documenti richiesti siano successivamente messi a disposizione dell’istante mediante deposito nel processo o produzione in allegato ai motivi aggiunti.
- La disponibilità sopravvenuta dei documenti oggetto di diniego elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego, anche se l’originaria richiesta era stata formulata per esigenze di difesa in relazione a un provvedimento amministrativo sfavorevole.
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