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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12934/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione presso terzi, il creditore procedente aveva pignorato i crediti vantati dal debitore esecutato verso una banca e verso due terzi. A seguito di un'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione, nella fase sommaria, aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione e liquidato le spese. Il creditore aveva quindi proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro tale provvedimento, e il Tribunale di Fermo aveva accolto l'opposizione, annullando il provvedimento nella parte in cui dichiarava estinta la procedura e disponeva lo svincolo delle somme pignorate. Il debitore ha quindi ricorso per cassazione con due motivi; il creditore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. Dalla decisione non emerge il contenuto specifico dei motivi di ricorso, perché la Corte ha definito la causa su una questione preliminare di litisconsorzio necessario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito, poiché nell'opposizione agli atti esecutivi relativa a un'espropriazione presso terzi non erano stati evocati i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari. Ha affermato la continuità del principio già consolidato secondo cui, nei giudizi di opposizione esecutiva in materia di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve sempre partecipare al giudizio. Poiché la nullità per mancata integrazione del contraddittorio incide sull'intero processo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Fermo, in persona di diverso magistrato, quale giudice di primo e unico grado, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    la controversia nasce da un'opposizione agli atti esecutivi proposta nell'ambito dell'esecuzione forzata; la Corte non decide nel merito dell'opposizione, ma si arresta alla preliminare verifica del contraddittorio.

  • art. 543 c.p.c.

    espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c.

    nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario.

  • art. 375 c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    la trattazione è avvenuta con il procedimento camerale di legittimità previsto dalla norma.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    carente dell'esatta indicazione dei terzi pignorati

    la mancanza dell'esatta indicazione dei terzi pignorati, quali litisconsorti necessari, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione nel precedente richiamato dalla Corte.

  • art. 354, comma 1, c.p.c.

    non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice

    se il difetto di litisconsorzio necessario non viene sanato nei gradi di merito, il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    cassata... con rinvio al Tribunale di Fermo, quale giudice di primo e unico grado

    la nullità dell'intero processo per mancata integrazione del contraddittorio impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive relative a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve sempre essere evocato in giudizio quale litisconsorte necessario, senza distinzioni legate al tipo di opposizione proposta.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, e impone la cassazione della decisione con rinvio al giudice di primo grado.
  • Nel processo esecutivo, il difetto di integrità del contraddittorio non può essere ignorato dai giudici di merito: se non è sanato, la sentenza emessa è travolta e il processo va rifatto fin dall'inizio.
  • Quando il ricorso per cassazione riguarda un'opposizione esecutiva in materia di pignoramento presso terzi, l'indicazione completa dei terzi pignorati è essenziale ai fini dell'ammissibilità e della regolare instaurazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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