Cassazione Penale, Sentenza n. 31815/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impagliazzo ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di beni sottoposti a vincolo nell'ambito di indagini per il reato previsto dagli artt. 81 cpv., 110, 452-quaterdecies c.p. Ha dedotto vizio di motivazione e illogicità perché la difesa aveva prodotto documentazione attestante la cessazione delle condotte illecite (agosto/settembre 2020) e la successiva attività conforme alla normativa; ha poi censurato la motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che mancavano elementi per ritenere che la disponibilità dei beni potesse arrecare pregiudizio alle esigenze cautelari di cui all'art. 321 c.p.p., specie considerando che i beni sequestrati non sarebbero stati gli stessi utilizzati per il reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per due motivi: (1) carenza di interesse concreto e attuale dell'impugnante alla restituzione dei beni, poiché i beni sequestrati (cisterna, furgone, bobcat/macchina operatrice) appartenevano alla società "Ischia Ecologia s.n.c." e l'Impagliazzo, in quanto persona fisica e non titolare dei beni, non ha documentato un interesse alla restituzione né ha agito nella veste processuale corretta (la società avrebbe dovuto proporre il riesame tramite procura speciale); (2) comunque, il ricorso era inammissibile nel merito perché non conteneva elementi di novità significativi rispetto al provvedimento genetico e si scontrava con il principio del "giudicato cautelare": la cessazione dell'attività illecita è già stata valutata nelle precedenti fasi e il mero decorso del tempo non costituisce novità idonea a scardinare la misura cautelare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che per proporre impugnazione è necessario un interesse concreto e attuale; la mera aspirazione a correggere un errore di diritto non è sufficiente. L'interesse deve essere tale da mirare alla restituzione del bene in capo al ricorrente.
art. 322 cod. proc. pen.
La norma individua i soggetti legittimati a chiedere il riesame e alla restituzione delle cose (imputato, difensore, persona cui le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla restituzione): la Corte osserva che l'impugnante non ha dimostrato di rientrare tra questi soggetti con un interesse concreto.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura del ricorrente come criterio rispetto al pericolo che la disponibilità dei beni possa pregiudicare esigenze investigative; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia dimostrato concretamente tale nesso e che il G.I.P. avesse già valutato la circostanza della cessazione dell'attività illecita.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata nella determinazione delle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: determina l'onere delle spese del procedimento e, in caso, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
artt. 81 cpv., 110, 452-quaterdecies cod. pen.
Riferimenti alla fattispecie sostanziale contestata (concorso di persone e fattispecie di gestione illecita/illecito riguardante rifiuti); la Corte non entra nel merito della responsabilità sostanziale, essendo la decisione fondata su ragioni processuali di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte non ha ritenuto sussistenti elementi di colpa e nondimeno ha applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per ottenere il dissequestro di beni bisogna avere un interesse concreto e attuale alla restituzione: la mera qualità di indagato non basta se i beni appartengono a terzi (es. società).
- Se i beni sono intestati a una società, è quest'ultima (o chi dimostra di avere titolo alla loro restituzione) che deve proporre il riesame, con le formali procure; un rappresentante personale che agisce senza procura speciale potrebbe essere ritenuto privo di legittimazione.
- Il giudicato cautelare formato da precedenti provvedimenti di sequestro/rigetto preclude rilanci identici: per superarlo occorrono elementi di novità significativi e documentati, non il solo decorso del tempo o ripetute allegazioni già valutate.
- La dichiarazione di cessazione di condotte illecite già valutata in precedenza non è di per sé sufficiente a ottenere il dissequestro; bisogna dimostrare in modo nuovo e specifico l'assenza del periculum o il venir meno delle esigenze cautelari.
- In sede di impugnazione degli atti cautelari è essenziale documentare il nesso tra disponibilità dei beni e l'effettivo pregiudizio alle esigenze investigative (art. 321 c.p.p.), altrimenti la censura rischia di essere considerata generica e inammissibile.
- La mancata prova del titolo di legittimazione o della procura speciale espone al rischio di inammissibilità del ricorso e, in caso di assenza di colpa grave, comunque alla condanna alle spese e alle somme previste dall'art. 616 c.p.p.
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