Ordinanza n. 145/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di Anas s.p.a. che intimava il rilascio dell’immobile asseritamente occupato dai ricorrenti, con ulteriori determinazioni esecutive
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario-gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di rilascio adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa Gestionale della Struttura Territoriale Sardegna di Anas s.p.a., chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione emergeva, in particolare, la contestazione della possibilità per Anas, quale società formalmente privata, di esercitare poteri pubblicistici e strumenti di autotutela esecutiva. Il giudizio cautelare ha inoltre riguardato la situazione abitativa dei ricorrenti e dei loro figli, caratterizzata da gravi condizioni igieniche e dall’assenza di acqua corrente nell’immobile dal 6 maggio 2020.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla carenza di potere di Anas, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la trasformazione dell’originaria azienda di Stato in società per azioni ha inciso sulla fase gestionale, senza eliminare la natura pubblica dell’organismo, i poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario delle strade statali e il regime pubblicistico dei beni. L’art. 7 del d.l. n. 138/2002, convertito dalla l. n. 178/2002, mantiene il regime degli artt. 823 e 829, primo comma, c.c. e attribuisce ad Anas l’esercizio dei diritti e poteri dell’ente proprietario, compresa l’autotutela esecutiva. Quanto al bilanciamento cautelare, il Collegio ha considerato che i ricorrenti erano occupanti abusivi, consapevoli della situazione di illegalità, e che le condizioni igieniche dell’immobile erano gravemente critiche e pregiudizievoli anche per la salute dei figli. Ha quindi ritenuto improcrastinabile lo sgombero, anche a tutela della salute degli stessi occupanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta per insussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto impugnato.
art. 7 d.l. n. 138/2002, convertito nella l. n. 178/2002
“il trasferimento di detti beni … non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 ed 829, primo comma, del codice civile …” e Anas “esercita i diritti ed i poteri dell’ente proprietario …”
La trasformazione di Anas in società per azioni non ha escluso la permanenza dei poteri pubblicistici connessi alla proprietà e alla gestione delle strade statali, inclusa l’autotutela esecutiva.
art. 823 c.c.
Richiamato quale disposizione che concorre a mantenere il regime pubblicistico dei beni appartenenti al demanio pubblico.
art. 829, primo comma, c.c.
Richiamato quale disposizione il cui regime resta applicabile ai beni trasferiti ad Anas.
Massime di principio
- La trasformazione di un ente pubblico preposto alla gestione di beni pubblici in una società per azioni incide sulla modalità gestionale del soggetto, ma non determina necessariamente la perdita della sua natura pubblica né dei poteri pubblicistici funzionali alla cura dell’interesse pubblico.
- Quando una società formalmente privata esercita i diritti e i poteri dell’ente proprietario di beni stradali pubblici, il regime giuridico pubblicistico dei beni resta fermo e può fondare l’esercizio dell’autotutela esecutiva nei confronti degli occupanti abusivi.
- In sede cautelare, la consapevole occupazione abusiva e l’esistenza di gravi condizioni igienico-sanitarie dell’immobile, suscettibili di pregiudicare la salute degli occupanti, possono giustificare il rigetto della sospensione dell’ordine di rilascio e l’esecuzione dello sgombero.
- Nel bilanciamento cautelare, la tutela della salute dei minori che vivono in condizioni di degrado e pericolo sanitario può prevalere sull’interesse degli occupanti abusivi alla conservazione temporanea della disponibilità dell’immobile.
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