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Sentenza

Sentenza n. 8866/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 10675/2023, pubblicata il 28 novembre 2023, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 22078/2023.

Giustizia amministrativa202513524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, n. 10675/2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, ed era stato condannato il Ministero ad assegnarle la carta per il valore nominale complessivo di euro 2.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione della sentenza. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, fosse stata notificata nelle forme di legge all'amministrazione e che fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a chiarire le ragioni dell'inerzia; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa è stata ritenuta fondata. Il giudice dell'ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono nuovamente sindacabili in sede esecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della reiterata inerzia amministrativa segnalata dal Collegio, e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

  • art. 1 l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile per gli anni scolastici indicati.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato; il TAR ne ha verificato il decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non è possibile rimettere in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare l'attuazione del comando giudiziale.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l'inutile scadenza del termine e su richiesta della parte interessata.
  • La reiterata mancata esecuzione di giudicati da parte di un'amministrazione, con conseguente necessità di ulteriori giudizi e aggravio di spese pubbliche, può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo competenti, inclusi la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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