Sentenza n. 1660/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione il 26 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva ottenuto il 14 giugno 2025 il nulla osta alla conversione. Dopo l’avvio del procedimento di revoca, motivato dalla richiesta dello stato di famiglia del datore di lavoro e della documentazione sull’idoneità alloggiativa, il ricorrente aveva caricato documenti sul Portale ALI. L’Amministrazione ha poi revocato il nulla osta ritenendo insufficiente il reddito del datore di lavoro, pari a € 25.634,96 rispetto alla soglia di € 27.000,00 prevista per un nucleo familiare composto da più persone, e incompatibile la distanza tra il luogo di lavoro a Casaleone, in provincia di Verona, e l’alloggio a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, con lo svolgimento di un’attività di colf per 36 ore settimanali. Con un unico motivo articolato, il ricorrente ha dedotto che al reddito del datore dovesse aggiungersi quello del fratello convivente, pari a € 25.436,11, così da superare la soglia; ha inoltre contestato il potere dell’Amministrazione di valutare la compatibilità della distanza tra lavoro e alloggio e ha denunciato che tale ragione era stata introdotta soltanto nel provvedimento conclusivo, in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Nell’istanza di riesame aveva precisato che il tragitto richiedeva poco più di un’ora anche con i mezzi pubblici e che non era riuscito a reperire un alloggio più vicino.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non provato lo specifico rapporto di parentela tra il datore di lavoro e il familiare convivente il cui reddito si voleva computare: il certificato di stato di famiglia dimostra la convivenza nel medesimo nucleo, ma non il rapporto di parentela, e il ricorrente non ha integrato la documentazione dopo il rigetto cautelare di primo grado. In base all’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, per il lavoro domestico la soglia reddituale è di € 20.000 per il datore con nucleo composto dalla sola persona e di € 27.000 per la famiglia anagrafica con più familiari conviventi; possono concorrere, tra gli altri, i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, ma il vincolo deve essere dimostrato. La censura relativa al reddito è quindi infondata. Il TAR non ha esaminato le contestazioni sulla distanza tra luogo di lavoro e alloggio né la dedotta violazione dell’art. 10-bis, perché il provvedimento si fondava su motivazioni plurime e la permanenza di una ragione non superata è sufficiente a escluderne l’annullamento. Il rigetto cautelare del TAR era stato riformato in appello cautelare dal Consiglio di Stato, che aveva ravvisato prima facie possibili profili di fondatezza e un rischio di danno grave e irreparabile; il TAR ha tuttavia osservato che l’ordinanza cautelare d’appello non indicava gli specifici elementi alla base della riforma e ha confermato la propria valutazione nel merito. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
Come noto, infatti, l’art. 9 D.M. 27/05/2020, richiamato dalle circolari INL n. 2066 del 21/03/2023, LCI del 27/10/2023, INL n. 3 del 5 luglio 2022, in caso di presentazione di una sola istanza, fissa una soglia minima di € 30.000,00 di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi.
Per il lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile minimo richiesto al datore è di € 20.000 annui se il nucleo familiare è composto dalla sola persona e di € 27.000 se la famiglia anagrafica comprende più familiari conviventi; possono concorrere i redditi dei familiari ammessi dalla disposizione, ma il rapporto qualificante deve essere provato.
art. 10-bis l. 241/1990
La sentenza non decide la censura di violazione dell’art. 10-bis, perché la ritiene assorbita dalla permanenza di un’autonoma ragione di revoca non superata.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato domestico, il reddito di un familiare può concorrere al requisito reddituale del datore soltanto se ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile e viene dimostrato lo specifico rapporto di parentela; il certificato di stato di famiglia prova la convivenza, ma non, da solo, il vincolo di parentela.
- Quando un provvedimento è fondato su una pluralità di ragioni autonome, la sua illegittimità e il conseguente annullamento richiedono che siano accertati vizi di tutti i profili motivazionali che lo sorreggono; resta quindi superfluo esaminare le censure rivolte a una ragione ulteriore quando un’altra motivazione non superata è sufficiente a sorreggere l’atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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