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Sentenza

Sentenza n. 470/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3393/24 del 20.06.2024 del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 3393/24 del Tribunale di Catania - Sezione Lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero il 17 ottobre 2024 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 7 dicembre 2025, nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e successive modificazioni. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo conformativo e di pagamento derivante dal giudicato del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e la sussistenza del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, comprovato dall'attestazione di segreteria del 29 luglio 2025. Ha quindi ritenuto fondata la pretesa, accogliendo il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente la Carta elettronica per un valore di 1.000 euro, oltre agli accessori dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale e assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto risultava ampiamente decorso.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Disciplina la misura degli accessori dovuti sulla somma riconosciuta dal giudicato, richiamata nella pronuncia da eseguire.

  • art. 22 l. 724/1994

    Richiama l'applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. 412/1991 agli accessori dovuti.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 93 c.p.c., il fondamento della regolazione delle spese processuali.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o pagamento riconducibile alla giurisdizione amministrativa di ottemperanza.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996; il termine risulta comunque rispettato quando il ricorso sia notificato oltre un anno dopo la notificazione della sentenza.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'ulteriore fase di inesecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere individuato nel responsabile della struttura amministrativa competente, con facoltà di delega a un funzionario apicale, purché siano fissati un termine e l'obiettivo dell'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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