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Sentenza

Sentenza n. 9699/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 1209/20.07.2021 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul sostegno; - nonché, per quanto occorrer possa, dell’avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso; nonché per l’accertamento: - della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania; - del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea; e per la condanna delle Amministrazioni intimate all' attivazione di procedure compensative;

Giustizia amministrativa202108859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e, per l'effetto, ha dichiarato estinto il giudizio senza esaminare nel merito la legittimità del diniego ministeriale, dell'avviso presupposto o le domande di accertamento e di attivazione delle procedure compensative. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti ed è stata dichiarata l'irripetibilità del contributo unificato, ove versato.

TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania ai fini dell'esercizio della professione docente in Italia, nonché avviso ministeriale presupposto

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento, in Italia, dei titoli e della formazione professionale conseguiti presso università rumene, con particolare riferimento al percorso di specializzazione sul sostegno. Ha inoltre contestato, per quanto occorrer potesse, l'avviso ministeriale del 2 aprile 2019 e ha chiesto l'accertamento della validità dei titoli abilitanti per l'insegnamento e per il sostegno, del diritto al loro riconoscimento nello Stato membro ospitante e la condanna dell'Amministrazione all'attivazione di procedure compensative. Il Ministero si è costituito. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 4666/2025. Successivamente la ricorrente ha depositato una rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Tanto premesso, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. questo Collegio deve dare atto della rituale rinuncia al ricorso e dichiarare l’estinzione del processo.

    La rituale rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del processo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • La rituale rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., l'estinzione del processo, senza che il giudice debba esaminare nel merito gli atti impugnati e le domande proposte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate per giusti motivi e il contributo unificato, ove versato, può essere dichiarato irripetibile.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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