Cassazione Penale, Sentenza n. 35853/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: secondo la difesa la Corte territoriale non avrebbe verificato se Borea avesse la qualifica necessaria (titolare d'impresa o responsabile di ente) per essere ritenuto autore della realizzazione/gestione della discarica. Si sosteneva che l'area fosse accessibile a chiunque ed era proprietà ereditaria condivisa con madre e sorelle (assolte), mentre Borea lavorava in altra officina; quindi non sarebbe provato un livello di organizzazione imputabile all'imputato. Inoltre si contestava il rigetto dell'appello sulla prescrizione, sostenendo che il fatto fosse istantaneo (abbandono), non permanente, e che la permanenza del reato non possa essere confusa con i suoi effetti postumi, per cui la prescrizione sarebbe dovuta intervenire.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sono state ritenute corrette e coerenti le valutazioni del Tribunale e della Corte di appello che avevano accertato, sulla base degli accessi del Corpo Forestale e delle fotografie, l'esistenza di una discarica non autorizzata su circa 1.060 mq con rifiuti eterogenei e pericolosi. I giudici di merito hanno motivato la configurabilità dell'art. 256 d.lgs. 152/2006 sulla base della quantità, della eterogeneità, della stratificazione e di tracce di mezzi che dimostravano conferimenti ripetuti; è stata ritenuta significativa la disponibilità esclusiva dell'area da parte di Borea e la coerenza di alcuni rifiuti con l'officina di cui era titolare, oltre al conflitto familiare con gli altri eredi. Sulla prescrizione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la gestione abusiva di una discarica ha carattere continuativo e la permanenza cessa solo con autorizzazione, rimozione/bonifica, sequestro o sentenza di primo grado; non essendovi stato né autorizzazione né bonifica, il dies a quo è la data del sequestro (4 aprile 2018), per cui alla data della sentenza impugnata (23 novembre 2022) la prescrizione non era maturata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e a versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. n. 152/2006
La Corte ha interpretato l'art. 256 come applicabile quando vi sia un accumulo di rifiuti, in quantità e con stratificazione tali da configurare una discarica/gestione non autorizzata; non è richiesta attività di trasformazione o riciclo, ma è sufficiente la pluralità di conferimenti ripetuti e il carattere tendenzialmente definitivo del deposito
art. 255 d.lgs. n. 152/2006
La difesa ha richiamato questa norma per sostenere che l'omessa rimozione sarebbe fattispecie diversa; la Corte ha però distinto le ipotesi: l'omessa rimozione è distinta dalla gestione/realizzazione della discarica, ed i fatti esaminati sono stati ritenuti integranti la gestione ex art. 256
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per l'addebitare al ricorrente le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata quale principio per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e per valutare l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso
Massime di principio
- Per configurare la realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata non è necessario dimostrare attività di trasformazione: basta l'accumulo ripetuto, stratificato e in quantità rilevante che trasformi un'area in deposito tendenzialmente definitivo
- La titolarità effettiva o la detenzione esclusiva dell'area e gli elementi indiziari (tracce di mezzi, coerenza dei rifiuti con attività dell'imputato, rapporti tra eredi) sono determinanti per l'attribuzione della condotta al singolo
- La fase di cassazione non consente una rivalutazione integrale e alternativa dei fatti quando le sentenze di merito appaiono logicamente motivate e fondate sulle prove: censure che chiedono diversa lettura delle stesse risultanze sono spesso inammissibili
- La 'permanenza' del reato di gestione di discarica comprende la fase post-operativa; la cessazione della permanenza (e quindi il dies a quo per la prescrizione) si verifica con rilascio dell'autorizzazione, rimozione/bonifica, sequestro o pronuncia di primo grado
- Occorre distinguere l'atto istantaneo di abbandono dal comportamento continuativo di gestione della discarica: elementi come stratificazione, evidenza di conferimenti recenti e movimenti di mezzi supportano la continuità
- Se il ricorso è generico o manifestamente infondato non può essere utilizzato per far valere la prescrizione intervenuta, e il ricorrente può essere condannato a spese e a versamenti (Cassa delle ammende)
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