Ordinanza n. 1583/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 1642, emesso dal Consolato Generale d’Italia in Shangai il 21 novembre 2025 e notificato il 15 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Shanghai
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per studio, chiedendone previamente la sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che non è stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che il ricorso non apparisse assistito da adeguati elementi, considerata la motivazione del diniego e, in particolare, la mancata adeguata giustificazione dell’abbandono, a partire dall’anno accademico 2024-2025, di un identico percorso di studi in Medicina intrapreso in precedenza presso un’università di Budapest, in Ungheria, senza particolare profitto. Tale circostanza è stata ritenuta rilevante sia ai fini dello scopo del soggiorno sia della coerenza con il precedente percorso di studi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. per l’assenza di prova del periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, e per la debolezza del fumus boni iuris, alla luce delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego di visto. In particolare, la mancata spiegazione dell’abbandono di un precedente identico corso di Medicina, seguito in Ungheria con scarso profitto, è stata considerata elemento idoneo a incidere sulla valutazione dello scopo del soggiorno e della coerenza del nuovo percorso di studi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui un pregiudizio grave e irreparabile e un apprezzabile fumus boni iuris; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti insussistenti.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La valutazione dello scopo del soggiorno rileva nel giudizio sulla domanda di visto; il TAR ha ritenuto pertinente, a tale riguardo, la mancata spiegazione dell’abbandono del precedente percorso di studi.
Allegato A, paragrafo 15, decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011
La coerenza del nuovo percorso di studi con il precedente percorso formativo costituisce elemento rilevante nella valutazione del visto per studio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mancata dimostrazione del periculum in mora è di per sé sufficiente a escludere la misura cautelare.
- Nel giudizio cautelare avverso un diniego di visto per studio, la coerenza del nuovo percorso formativo con gli studi precedentemente intrapresi può essere valutata quale elemento rilevante ai fini dello scopo del soggiorno.
- L’abbandono non adeguatamente giustificato di un precedente identico percorso di studi, soprattutto se seguito senza particolare profitto, può concorrere a escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione del diniego di visto per studio.
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