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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso e per l'annullamento, previa sospensione e richiesta di misura cautelare provvisoria inaudita altera parte ex art. 56 D.lgs. 104/2010 A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del Responsabile Area V del Comune di Bacoli, notificato in pari data, che ha disposto l’annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire prot. N. -OMISSIS- per opere di sistemazione di un appezzamento di terreno mediante la realizzazione di un accesso carrabile per la esposizione e vendita di autovetture, realizzate in Bacoli al-OMISSIS-, su suolo identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-, p.lla 37 ed ultimate il 10.02.2022; b) del provvedimento prot n. -OMISSIS-a firma congiunta del Responsabile dell’Area III e del Responsabile del Paesaggio del Comune di Bacoli, notificato in pari data, che ha disposto l’annullamento in autotutela della autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato prot. n.-OMISSIS-, riguardante i lavori indicati sub a; c) del provvedimento prot n. -OMISSIS-del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato in pari data, che ha disposto la chiusura e cessazione di attività di esposizione e vendita di autovetture intrapresa dalla Ditta -OMISSIS- in Bacoli (Na) al-OMISSIS-, foglio -OMISSIS-, p.lla-OMISSIS- d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 25 giugno 2025, avverso e per l'annullamento: a) della determina dirigenziale R.G. n.-OMISSIS- Registro di Area n. -OMISSIS- del Responsabile Area V del Comune di Bacoli, che ha disposto la revoca della determina n. 7-OMISSIS- del 12.07.2022; b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.

Giustizia amministrativa202201784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento in autotutela degli effetti della SCIA alternativa al permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, chiusura dell’attività commerciale e, con motivi aggiunti, revoca della procedura di fiscalizzazione ex art. 38 del d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi del d.P.R. 31/2017 e una SCIA alternativa al permesso di costruire per la sistemazione di un terreno destinato all’esposizione e vendita di autovetture, comprendente l’ampliamento dell’accesso carrabile, la sistemazione di terrazzamenti preesistenti, la realizzazione di recinzioni e muri di contenimento e la pavimentazione delle aree. Dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e la presentazione della SCIA, il Comune aveva accertato l’assenza di abusi edilizi e la conformità dei lavori in corso. A lavori ultimati, tuttavia, l’Amministrazione aveva annullato in autotutela la SCIA, ritenendo l’intervento non conforme agli strumenti urbanistici e paesaggistici, carente sotto il profilo documentale e non assistito dalla titolarità esclusiva dell’area; aveva inoltre annullato l’autorizzazione paesaggistica, ritenendo non applicabile il punto B.16 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017, e disposto la chiusura dell’attività commerciale. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, delle norme urbanistiche e paesaggistiche applicabili, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità dei presupposti, violazione del giusto procedimento, mancata considerazione dell’affidamento e omesso ricorso al soccorso istruttorio o alla procedura ex art. 38 d.P.R. 380/2001. Quanto all’autorizzazione paesaggistica, ha sostenuto che l’indicazione del solo punto B.21, anziché anche del punto B.16, costituiva un errore materiale, poiché gli interventi erano stati compiutamente rappresentati nel progetto ed erano comunque riconducibili alla procedura semplificata. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca della determina del 12 luglio 2022, con cui il Comune aveva riattivato la procedura ex art. 38 d.P.R. 380/2001 e previsto la possibile applicazione di una sanzione pecuniaria. Ha dedotto che la revoca era stata adottata prima della scadenza del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione di ulteriori opere ritenute abusive, che alcune opere insistevano su altra particella e che la roulotte presente sull’area controversa era stata rimossa tempestivamente.

La decisione

Il TAR ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti e ha annullato tutti i provvedimenti impugnati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Quanto all’annullamento della SCIA alternativa al permesso di costruire, il Collegio ha ritenuto assorbenti le censure relative alla carenza del pubblico interesse concreto all’autotutela e all’omessa comparazione tra tale interesse, l’interesse privato al mantenimento dell’utilità e l’affidamento maturato dopo il rilascio dei titoli, l’esecuzione delle opere e l’accertamento comunale della loro conformità. Il mero ripristino della legalità non è sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio, anche quando riguardi gli effetti di una SCIA. È stata inoltre ritenuta illegittima l’autotutela sull’autorizzazione paesaggistica, poiché il Comune aveva erroneamente escluso l’applicabilità del punto B.16 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017; lo stesso Comune aveva successivamente riconosciuto la questione nella determina del 12 luglio 2022. La chiusura dell’attività commerciale è stata annullata per illegittimità derivata, essendo fondata sui provvedimenti di annullamento già ritenuti illegittimi. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha annullato la revoca della determina del 12 luglio 2022, ritenendo che, dopo l’ingiunzione di demolizione delle ulteriori opere abusive e l’assegnazione di novanta giorni per l’ottemperanza, il Comune avrebbe dovuto attendere l’inutile decorso del termine prima di assumere determinazioni sulla procedura di fiscalizzazione ex art. 38 d.P.R. 380/2001. La revoca era quindi prematura, poiché adottata mentre la ricorrente era ancora in termini per eseguire spontaneamente la demolizione ed evitare gli effetti sfavorevoli dell’inottemperanza. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio richiede, oltre all’illegittimità dell’atto originario, un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, nonché la comparazione con l’interesse del privato e con l’affidamento maturato; tali elementi devono risultare dalla motivazione, anche nell’annullamento degli effetti di una SCIA.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nell’ambito delle censure relative all’invalidità dei provvedimenti e alle garanzie procedimentali, ma la decisione è fondata principalmente sulla carenza dei presupposti sostanziali dell’autotutela.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale disciplina della SCIA alternativa al permesso di costruire, senza specifica autonoma applicazione nella ratio decidendi.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    Nella procedura di fiscalizzazione delle opere eseguite in base a un titolo annullato, l’Amministrazione deve attendere il decorso del termine assegnato con l’ingiunzione di demolizione prima di assumere una determinazione definitiva sulla procedura, quando il privato è ancora in termini per ottemperare spontaneamente.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ingiunzione di demolizione assegna un termine di novanta giorni per la rimozione delle opere abusive; prima della scadenza non possono essere anticipati gli effetti sfavorevoli dell’inottemperanza ai fini della decisione sulla procedura ex art. 38.

  • punto B.16 dell’allegato B al d.P.R. 31/2017

    realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe

    La previsione è applicabile agli interventi comprendenti autorimesse o aree di accesso e rampe nei limiti indicati; l’erronea omissione del riferimento al punto B.16 non giustifica l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica quando gli interventi risultano rappresentati nel progetto e riconducibili alla procedura semplificata.

  • d.P.R. 31/2017

    Disciplina il procedimento autorizzatorio paesaggistico semplificato per gli interventi di lieve entità individuati nell’allegato B.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al soccorso istruttorio, ma non esaminato nella decisione per assorbimento delle altre censure.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato quale disciplina della revoca, ma la revoca è stata annullata per la sua prematurità rispetto al termine concesso per la demolizione, senza necessità di esaminare tutte le ulteriori censure.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio degli effetti di una SCIA richiede non soltanto l’accertamento di un’illegittimità significativa, ma anche la motivata individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripristino della legalità, e la comparazione con l’interesse privato e con l’affidamento maturato in ragione dell’attività già svolta e delle opere già eseguite.
  • L’autorizzazione paesaggistica semplificata non può essere annullata per la sola erronea omissione, nel provvedimento, del riferimento a una specifica voce dell’allegato B al d.P.R. 31/2017, quando il progetto abbia rappresentato gli interventi e questi siano oggettivamente riconducibili alla procedura semplificata prevista da tale voce.
  • Quando, nell’ambito della procedura ex art. 38 d.P.R. 380/2001, l’Amministrazione ingiunge la demolizione di opere abusive assegnando un termine per l’ottemperanza, deve attendere la scadenza di tale termine prima di assumere una determinazione definitiva sulla fiscalizzazione o sulla sorte del titolo annullato, poiché fino ad allora il privato può ancora evitare gli effetti sfavorevoli dell’inottemperanza.
  • Un provvedimento di chiusura o cessazione dell’attività commerciale fondato sull’annullamento di titoli edilizi e paesaggistici è illegittimo per illegittimità derivata quando i provvedimenti presupposti siano annullati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaAutorizzazione paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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