Sentenza del 02/02/2022 n. 3094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti hanno impugnato un avviso di liquidazione che ha riliquidato l'imposta di registro ritenendo non deducibile dalla base imponibile la passività (mutuo ipotecario) gravante sui terreni conferiti in società e quindi escludendo l'applicazione favorevole dell'art. 50 del D.P.R. n. 131/1986. In sostanza la controversia verteva sulla qualificazione fiscale dell'operazione (conferimento di terreni e successiva cessione di una quota sociale) e, soprattutto, sulla inerenza della passività ipotecaria: le ricorrenti sostenevano che il mutuo doveva essere considerato inerente e dunque detraibile dalla base imponibile; l'Agenzia sosteneva la non inerenza, ossia che il mutuo era un debito personale antecedente non collegato all'oggetto del conferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle contribuenti. Ha ritenuto prevalente la questione dell'assenza di inerenza della passività ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 131/1986: i mutui garantiti da ipoteca iscritti prima del conferimento e contratti per ottenere finanziamenti personali non possono depurare la base imponibile in caso di conferimento da persone fisiche. Alcuni motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza documentale. Le ricorrenti sono condannate alle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50
Ai fini della determinazione della base imponibile nei conferimenti, sono deducibili solo le passività inerenti al bene trasferito; passività assunte antecedentemente per finanziamento personale e non collegate non sono considerate inerenti.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
Regola la possibilità di riqualificazione degli atti; qui citata dalla Commissione per considerare l'operazione nel suo complesso, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevante il profilo dell'art. 20 rispetto alla questione principale dell'inerenza ex art. 50.
Direttiva CEE n. 335/69
Norma comunitaria da cui discende l'art. 50; interpretazione richiede che solo passività inerenti siano considerate nella base imponibile.
L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a
art. 1, comma 87, lett. a
Richiamata nella vicenda normativa sulla portata dell'art. 20; menzionata come parte del dibattito legislativo ma ritenuta irrilevante per la decisione fondata sull'art. 50.
L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
Ulteriore riferimento normativo alla modifica/interpretazione dell'art. 20 in sede legislativa; non decisivo nel caso concreto.
Decisioni Corte Costituzionale nn. 158/2020 e 39/2021
Richiamate nel contesto della discussione sull'art. 20; la Corte segnala che la questione costituzionale non incide sulla decisione fondata però sull'inerenza ex art. 50.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma procedurale richiamata per l'ulteriore contributo unificato da versare in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 112 e art. 360
art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c.
Richiamati nei motivi di cassazione (omessa pronuncia, ultrapetizione, vizi di diritto); alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per carenza di documentazione e per difetto di autosufficienza, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità.
Massime di principio
- Quando si conferiscono immobili o diritti immobiliari a una società, ai fini dell'imposta di registro si potranno detrarre dalla base imponibile solo le passività che risultano "inerenti" al bene trasferito: mutui contratti antecedentemente per finanziamenti personali, anche se garantiti da ipoteca sull'immobile, generalmente non sono considerati inerenti.
- La qualificazione fiscale dell'operazione (conferimento vs compravendita) può essere esaminata anche tenendo conto dell'insieme delle operazioni (art. 20), ma se la riliquidazione si fonda sulla non-inerenza delle passività (art. 50) la disputa si decide su questo profilo indipendentemente dalle questioni di riqualificazione negoziale.
- In cassazione è essenziale riprodurre e documentare integralmente gli atti e le pronunce del giudizio di merito: censure basate su atti non riprodotti o non identificati sono inammissibili per difetto di autosufficienza documentale.
- Per difendere l'inerenza di un mutuo è necessario fornire prove concrete che il prestito sia stato contratto in relazione all'uso o al valore del bene conferito (es. atto che attesti finalità del finanziamento, collegamento temporale e funzionale tra mutuo e acquisto/conferimento).
- La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere non inerenti i finanziamenti personali antecedenti al conferimento: chi contesta tale orientamento dovrà fornire elementi di fatto chiari e specifici per dimostrare il collegamento funzionale fra passività e bene trasferito.
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