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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10078/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione favorevole all'estradizione sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto rinviare o acquisire ulteriori documenti perché era pendente nello Stato richiedente una domanda di indulto (Legge albanese n.33/2024) con udienza fissata per l'8 novembre 2024; l'esito di quella procedura potrebbe estinguere la pena e rendere ineseguibile la condanna su cui si fonda la richiesta di estradizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la circostanza della domanda di indulto non osti all'estradizione perché le cause di estinzione del reato o della pena non collegate al mero decorso del tempo (come l'indulto) hanno efficacia solo nell'ordinamento che le dispone e non impongono obblighi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. Pertanto non v'era obbligo di sospendere la procedura o di acquisire maggiore documentazione sulla pendenza della domanda di indulto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea di estradizione (13 dicembre 1957), art. 10

    L'art. 10 opera in connessione con il principio della doppia procedibilità e della doppia incriminabilità e tutela la stabilità temporale della prescrizione: la prescrizione deve essere verificata e dimostrata in relazione a entrambi gli ordinamenti. Le cause di estinzione diverse dalla prescrizione, non comuni ai due ordinamenti (es. indulto), non impediscono l'estradizione perché producono effetto soltanto nello Stato che le ha disposte.

  • Legge dello Stato d'Albania n. 33 del 2024 (indulto)

    Si tratta della norma che disciplina il beneficio dell'indulto nello Stato richiedente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale concessione di tale indulto rileverebbe solo nell'ambito dell'ordinamento albanese e non costituisce, di per sé, causa ostativa all'estradizione esecutiva richiesta dall'Albania.

  • Codice di procedura penale italiano, art. 616

    Disposizione che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte, applicando tale norma, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 203

    art. 203 disp. att. c.p.p.

    Prevede gli obblighi di comunicazione e gli adempimenti della Cancelleria; la Corte ha disposto che la Cancelleria compia gli adempimenti comunicativi necessari.

Massime di principio

  • La domanda di indulto o altri provvedimenti di clemenza pronunciati nello Stato richiedente non impediscono automaticamente l'estradizione: tali effetti sono in genere confinati all'ordinamento che li ha disposti e non vincolano lo Stato richiesto.
  • La sospensione o il rinvio della procedura estradizionale in attesa dell'esito di una procedura interna nello Stato richiedente non è obbligatoria, salvo che il ricorrente documenti adeguatamente e in modo decisivo l'esito già intervenuto o l'effettiva e immediata incidenza sull'esecutività del titolo estradizionale.
  • È onere del ricorrente fornire prova compiuta e pertinente di una causa estintiva che possa incidere sull'estradizione; la mera fissazione di un'udienza o la pendenza di una domanda estera, senza esito documentato, è insufficiente.
  • Le cause di estinzione del reato o della pena dovute al decorso del tempo (prescrizione) richiedono verifica comparativa tra gli ordinamenti e possono costituire motivo ostativo all'estradizione; cause diverse dalla prescrizione (indulto, clemenza) operano invece di regola solo nello Stato che le concede.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile contro provvedimenti di estradizione, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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