Cassazione Penale, Sentenza n. 38137/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva assolto Marchesi dalle imputazioni di bancarotta fraudolenta documentale (capo C) e di ricorso abusivo al credito (capo D), ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'applicazione della legge penale e dato una motivazione illogica e lacunosa. In particolare: a) la Corte d'appello avrebbe confuso una fattispecie di bancarotta documentale fondata sull'occultamento o distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico) con la falsificazione del loro contenuto (che è fattispecie distinta e a dolo generico), pur essendo nel caso contestata la falsità delle scritture rinvenute; b) la motivazione assolutoria non avrebbe fornito argomentazioni adeguate e tecniche per confutare le valutazioni del giudice di primo grado, limitandosi ad affermare che l'imputato si era attivato tramite legali per preservare la documentazione e che non risultava prova che avesse tenuto le scritture in modo da impedire la ricostruzione patrimoniale; c) la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto esimente l'aver delegato la conservazione o la tutela delle scritture ai legali, ignorando il dovere di vigilanza dell'imprenditore sui delegati; d) quanto al ricorso abusivo al credito, la Corte si sarebbe limitata ad aderire alle argomentazioni difensive senza confrontarsi con le ragioni del primo giudice e aveva assunto, senza adeguata motivazione, che la banca potesse essere considerata non persona offesa per un presunto interesse a convertire il credito, interpretazione incompatibile con la struttura della fattispecie a tutela plurioffensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo giudizio. Il rinvio dovrà: fornire una motivazione puntuale e adeguata se si conferma l'assoluzione rispetto al giudice di primo grado; valutare correttamente la distinzione tra occultamento/distruzione e falsificazione delle scritture contabili; confrontarsi in modo approfondito con il percorso motivazionale del primo grado; valutare la responsabilità dell'imprenditore nonostante la delega ai legali; e accertare, con specifico esame, l'eventuale decorso del termine di prescrizione relativamente al reato di ricorso abusivo al credito (tenendo conto che, secondo l'orientamento citato, il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento del 7.11.2016), nonché verificare eventuali atti che abbiano sospeso o interrotto tale decorso.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 216, comma 1, lett. b
art. 216, comma primo, lett. b
L'art. 216 distingue tra l'occultamento o distruzione delle scritture contabili (fattispecie che richiede dolo specifico consistente nella volontà di recare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta o falsificazione delle scritture (ipotesi a dolo generico). La giurisprudenza indica che si tratta di fattispecie autonome e alternative e che la configurazione della falsità richiede l'esame di scritture effettivamente rinvenute dagli organi fallimentari.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare) - art. 218
L'art. 218 disciplina il reato di ricorso abusivo al credito: è necessario che il creditore, al momento della concessione del credito, non fosse a conoscenza dello stato di dissesto dell'imprenditore, perché altrimenti viene meno la dissimulazione. Inoltre, secondo l'orientamento citato, il termine di prescrizione per questo reato decorre dalla data della dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- La Corte d'appello che riformi in senso assolutorio una condanna di primo grado deve fornire una motivazione puntuale, approfondita e tecnicamente adeguata che contrasti specificamente le argomentazioni del giudice di primo grado; motivazioni generiche o apodittiche possono comportare l'annullamento per difetto motivazionale.
- In tema di bancarotta documentale è necessario distinguere tra occultamento/distruzione delle scritture (dolo specifico, tassativamente valutato) e falsificazione o fraudolenta tenuta delle scritture (dolo generico); la qualificazione corretta condiziona gli elementi richiesti e la valutazione probatoria.
- La scelta dell'imprenditore di incaricare legali o delegati non esonera automaticamente dalla responsabilità penale: permane un obbligo di vigilanza e controllo, e l'inadempimento dei delegati non è di per sé causa esimente.
- Per il reato di ricorso abusivo al credito va accertato se il creditore fosse effettivamente ignaro dello stato di dissesto al momento della concessione del credito; mere supposizioni sul 'presunto interesse' della banca non sostituiscono una motivazione probatoria adeguata.
- La decorrenza della prescrizione del reato di ricorso abusivo al credito, secondo l'orientamento consolidato, inizia dalla data della dichiarazione di fallimento; pertanto il giudice di merito deve sempre verificare eventuali cause di sospensione o interruzione del termine prima di dichiarare l'estinzione per prescrizione.
- Se atti processuali o verbali rilevanti non sono stati prodotti in Cassazione, la Corte può rinviare per un nuovo giudizio al fine di chiarire fatti o verificare implicazioni probatorie e prescrizionali non valutabili sul solo materiale trasmesso.
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