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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10852/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per peculato continuato (art. 314 c.p.) per mancato versamento dei proventi del gioco del lotto: i difensori hanno dedotto 1) che dovesse applicarsi la norma speciale (art. 8 L. n. 85/1990) che punisce il versamento tardivo del raccoglitore del gioco del lotto, e non il più grave reato di peculato; 2) che non sussistesse l'interversio possessionis e quindi l'appropriazione, anche alla luce della mancata ricezione delle intimazioni/amministrative; 3) che la Corte d'appello avesse motivato illogicamente nel rifiutare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante la restituzione integrale effettuata dal ricorrente (art. 62 n.6 c.p. riconosciuta dal primo giudice).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o aspecifici i primi due motivi: ha confermato che, perché sussista il peculato per ritardato versamento da parte del concessionario del lotto, occorre dimostrare l'interversio possessionis (cioè la trasformazione del possesso in comportamento da dominus) e non basta la mera violazione di termini amministrativi; la Corte ha quindi ritenuto provata l'appropriazione in base al consistente lasso di tempo (la somma è stata restituita solo il 27/03/2014, dopo quasi due anni dalla revoca) e alle giustificazioni ritenute inverosimili. Quanto all'ultimo motivo, la Corte ha ritenuto non illogica la motivazione della Corte d'appello nel negare le attenuanti generiche: la mera restituzione e il pagamento del debito erariale (che legittimamente ha consentito il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.) non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, soprattutto se il fatto è grave per entità della somma sottratta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 15 cod. pen.

    Riferita alla disciplina della specialità: la Corte ha escluso che l'art. 8 L. n. 85/1990 sia norma speciale rispetto all'art. 314 c.p., affermando che la norma 'extra codicem' punisce la mera omissione del termine, mentre il peculato richiede l'elemento ulteriore dell'appropriazione (interversio possessionis).

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Interpretato come reato che richiede, oltre l'omissione, la prova dell'interversio possessionis ossia dell'atteggiamento appropriativo del pubblico agente nei confronti delle somme/beni di cui ha la disponibilità per ragione d'ufficio.

  • art. 8 Legge n. 85/1990

    Norma che punisce il versamento oltre il termine stabilito per il raccoglitore del lotto: la Cassazione ha ritenuto che essa disciplini una fattispecie meno grave (omissiva) rispetto al peculato e non sia norma speciale prevalente sull'art. 314 c.p.

  • art. 2 del Contratto tra Amministrazione dei Monopoli dello Stato e concessionario

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il tardivo/mancato versamento sia regolato contractualmente con termini e conseguenze (revoca della concessione) e che ciò dovrebbe incidere sulla qualificazione penale; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della prova dell'appropriazione quando sia dimostrata l'interversio possessionis.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale ai motivi e alle censure di merito nell'impugnazione: la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e manifestamente infondati rispetto alla fattispecie applicata.

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Prevede attenuante per il pagamento del debito erariale; il Tribunale l'aveva riconosciuta per la restituzione integrale, ma la Corte di appello ha ritenuto che ciò non comportasse automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamati rispetto alla determinazione della pena e alla valutazione delle circostanze attenuanti: la Corte ha confermato la valutazione della Corte d'appello che ha escluso, per ragioni di gravità del fatto e somma sottratta, il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 27 Cost.

    Citato in relazione alla motivazione e alla proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che non sussistano profili di illogicità tali da violare il principio costituzionale menzionato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000.

Massime di principio

  • Il reato di peculato per ritardato versamento da parte di concessionari (es. ricevitorie del lotto) richiede la prova dell'interversio possessionis: non basta la mera violazione di termini amministrativi perché sussista appropriazione.
  • La norma penale speciale (art. 8 L. n. 85/1990) che sanziona il versamento tardivo non esclude automaticamente l'applicazione dell'art. 314 c.p.: se è dimostrata l'appropriazione materiale e l'atteggiamento da dominus, può ricorrere il peculato.
  • La mancata ricezione di intimazioni o atti amministrativi non esonera dall'accertamento della condotta appropriativa: la valutazione si fonda sugli elementi di fatto (es. durata del possesso, comportamento dell'agente, restituzione tardiva).
  • La restituzione integrale del danno e il pagamento delle somme dovute possono giustificare attenuanti specifiche (art. 62 n.6 c.p.), ma non impongono automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche se la gravità del fatto o l'entità del danno ostano a tale riconoscimento.
  • In sede di impugnazione, i motivi devono essere specifici e pertinenti alla fattispecie: censure generiche sulla specialità o su vizi formali non contrastano la statuizione se la Corte ritiene provata l'interversio possessionis.

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