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Sentenza

Sentenza n. 4071/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 18 gennaio 2025 n. 202.

Giustizia amministrativa202504983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, notificata al Ministero il 20 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme riconosciute. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione spontanea al giudicato entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, rendendo necessario il ricorso per ottemperanza depositato il 15 dicembre 2025. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato sulla piattaforma carta docente il bonus riconosciuto dalla sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta soddisfazione della pretesa, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'integrale esecuzione del giudicato da parte del Ministero nelle more del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta. Il Collegio ha comunque posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione aveva omesso di eseguire la sentenza notificata e passata in giudicato anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, provvedendo solo dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni; il mancato adempimento entro tale termine, seguito dalla proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza ma prima della definizione del giudizio, la pretesa sostanziale risulta soddisfatta e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'esecuzione tardiva del giudicato da parte dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese di lite se il ricorso per ottemperanza si è reso necessario a causa dell'inerzia amministrativa; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, seguito dalla mancata esecuzione del giudicato e dalla proposizione del ricorso per ottemperanza, costituisce elemento rilevante per imputare all'Amministrazione le spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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