Ordinanza n. 297/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'accertamento 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Crucoli rispetto all’istanza presentata il 7 agosto 2024, prot. n. 7995; nonché per l’annullamento: 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Francesca Caruso il 12 agosto 2025: - della Deliberazione n. 54 del 28 maggio 2025 recante in oggetto “approvazione Pianta Organica delle farmacie del Comune di Crucoli, articolata in n. 2 sedi farmaceutiche”; - della Deliberazione 57 del 29-05-202 recante in oggetto “istanza del 7 agosto 2024 presentata dalla dott.ssa Francesca Caruso, amministratore e legale rappresentante della società Farmacia Caruso S.r.l. Determinazioni Provvedimento”; - di ogni altro atto presupposto connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull'istanza di revisione della pianta organica e decentramento della sede farmaceutica, nonché deliberazioni sopravvenute di approvazione della pianta organica e di rigetto dell'istanza di decentramento
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Crucoli sull'istanza del 7 agosto 2024, avente a oggetto la revisione della pianta organica delle farmacie e il decentramento della propria sede farmaceutica. Con motivi aggiunti ha poi impugnato la deliberazione comunale n. 54 del 28 maggio 2025, con cui è stata approvata la nuova pianta organica delle farmacie, articolata in due sedi, e la deliberazione n. 57 del 29 maggio 2025, con cui l'istanza di decentramento è stata respinta. L'ordinanza non esamina i vizi di legittimità dedotti contro gli atti espressi, limitandosi a rilevare la coesistenza di una domanda soggetta al rito sul silenzio e di domande di annullamento soggette al rito ordinario.
La decisione
Il TAR dispone la conversione del rito speciale previsto per il giudizio sul silenzio in rito ordinario. Ritiene che il cumulo tra la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio e le domande di annullamento degli atti espressi sopravvenuti debba essere trattato unitariamente, in applicazione del principio di concentrazione e di effettività della tutela. La prosecuzione avverrà mediante udienza pubblica, da fissarsi secondo le regole generali dell'art. 71 c.p.a., previa presentazione di istanza di fissazione dell'udienza o di istanza di prelievo, secondo l'ordine di deposito presso la Sezione. La decisione sulle spese è riservata al merito.
Norme richiamate
art. 32, comma 2, c.p.a.
il cumulo di più domande assoggettate a riti diversi comporta l’applicazione del rito ordinario
In applicazione dei principi di concentrazione e di effettività della tutela, il cumulo di domande soggette a riti diversi deve essere trattato secondo il rito ordinario.
art. 117, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio sul silenzio il ricorrente impugni con motivi aggiunti il provvedimento espresso sopravvenuto, il rito si converte in quello ordinario
L'impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento espresso sopravvenuto nel giudizio sul silenzio determina la conversione del rito speciale in rito ordinario.
art. 71 c.p.a.
L'udienza pubblica di merito deve essere fissata secondo le regole generali, previa istanza di parte.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente impugna con motivi aggiunti il provvedimento espresso sopravvenuto, il rito speciale sul silenzio deve convertirsi in rito ordinario ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a.
- Il cumulo nello stesso giudizio di una domanda soggetta al rito sul silenzio e di domande di annullamento soggette al rito ordinario impone la trattazione unitaria secondo il rito ordinario, in ossequio ai principi di concentrazione e di effettività della tutela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 450/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 451/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 452/2026 - Roma, Sezione 4Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →