Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/09/2016 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Asti

Inesistenza di notifica avvenuta tramite il servizio postale direttamente dall' Agente della riscossione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contesta l’inesistenza della notificazione eseguita tramite il servizio postale direttamente dall’Agente della riscossione, senza il rispetto delle formalità proprie della notificazione a mezzo posta. In particolare, viene contestata l’assenza della relata di notifica sottoscritta dall’ufficiale giudiziario o dall’agente notificatore, nonché il mancato adempimento delle ulteriori formalità previste dalla legge, quali l’indicazione dell’ufficio postale di spedizione, la sottoscrizione della relata e della busta e la compilazione dell’avviso di ricevimento.

La decisione

Il testo non contiene il dispositivo concreto della sentenza né indica l’esito del giudizio tra le parti. Riporta tuttavia il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 53051/1999, secondo cui la notificazione è inesistente, e non soltanto nulla, quando la relazione di notificazione è priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, poiché manca un requisito essenziale per attestare l’attività notificatoria compiuta. Pertanto, sulla base del solo testo disponibile, non è possibile affermare con certezza chi abbia vinto la causa.

Norme richiamate

  • Art. 148 c.p.c.

    La relata di notificazione deve contenere l’attestazione dell’attività svolta e deve essere sottoscritta dal soggetto notificatore. La mancanza della sottoscrizione può incidere sull’esistenza stessa della notificazione.

  • Art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale, che deve essere eseguita secondo le formalità previste dalla legge e mediante l’intervento del soggetto abilitato alla notificazione.

  • Art. 60 d.P.R. 600/1973

    Prevede le modalità di notificazione degli atti tributari, da coordinare con le regole del codice di procedura civile e della legge n. 890/1982.

  • Legge n. 890/1982

    Disciplina le notificazioni a mezzo posta e impone specifiche formalità relative alla relata, alla sottoscrizione, alla busta, all’avviso di ricevimento e alla consegna all’ufficio postale.

  • Cassazione, sentenza n. 53051/1999

    Ha affermato che la mancanza della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla relazione di notificazione determina l’inesistenza della notifica, e non una mera nullità, perché impedisce di individuare e verificare l’attività notificatoria compiuta.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta di un atto tributario o di riscossione richiede il rispetto delle formalità previste dalla normativa applicabile; la semplice spedizione dell’atto non è necessariamente sufficiente.
  • La relata di notifica e la sottoscrizione del soggetto abilitato costituiscono elementi essenziali per documentare chi ha eseguito la notificazione e quali attività sono state compiute.
  • Quando manca un requisito essenziale, come la sottoscrizione della relata, la notificazione può essere considerata inesistente e non semplicemente nulla, con conseguenze più radicali sulla validità dell’atto.
  • L’effettiva ricezione materiale della busta non esclude automaticamente i vizi della notificazione: occorre verificare se il procedimento sia stato eseguito dal soggetto competente e secondo le formalità di legge.
  • Poiché il testo non riporta il dispositivo della sentenza, l’esito concreto deve essere verificato nell’originale del provvedimento; i principi esposti, da soli, non consentono di stabilire definitivamente il vincitore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.