Sentenza del 22/09/2016 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Asti
Inesistenza di notifica avvenuta tramite il servizio postale direttamente dall' Agente della riscossione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contesta l’inesistenza della notificazione eseguita tramite il servizio postale direttamente dall’Agente della riscossione, senza il rispetto delle formalità proprie della notificazione a mezzo posta. In particolare, viene contestata l’assenza della relata di notifica sottoscritta dall’ufficiale giudiziario o dall’agente notificatore, nonché il mancato adempimento delle ulteriori formalità previste dalla legge, quali l’indicazione dell’ufficio postale di spedizione, la sottoscrizione della relata e della busta e la compilazione dell’avviso di ricevimento.
La decisione
Il testo non contiene il dispositivo concreto della sentenza né indica l’esito del giudizio tra le parti. Riporta tuttavia il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 53051/1999, secondo cui la notificazione è inesistente, e non soltanto nulla, quando la relazione di notificazione è priva della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario, poiché manca un requisito essenziale per attestare l’attività notificatoria compiuta. Pertanto, sulla base del solo testo disponibile, non è possibile affermare con certezza chi abbia vinto la causa.
Norme richiamate
Art. 148 c.p.c.
La relata di notificazione deve contenere l’attestazione dell’attività svolta e deve essere sottoscritta dal soggetto notificatore. La mancanza della sottoscrizione può incidere sull’esistenza stessa della notificazione.
Art. 149 c.p.c.
Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale, che deve essere eseguita secondo le formalità previste dalla legge e mediante l’intervento del soggetto abilitato alla notificazione.
Art. 60 d.P.R. 600/1973
Prevede le modalità di notificazione degli atti tributari, da coordinare con le regole del codice di procedura civile e della legge n. 890/1982.
Legge n. 890/1982
Disciplina le notificazioni a mezzo posta e impone specifiche formalità relative alla relata, alla sottoscrizione, alla busta, all’avviso di ricevimento e alla consegna all’ufficio postale.
Cassazione, sentenza n. 53051/1999
Ha affermato che la mancanza della sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario sulla relazione di notificazione determina l’inesistenza della notifica, e non una mera nullità, perché impedisce di individuare e verificare l’attività notificatoria compiuta.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo posta di un atto tributario o di riscossione richiede il rispetto delle formalità previste dalla normativa applicabile; la semplice spedizione dell’atto non è necessariamente sufficiente.
- La relata di notifica e la sottoscrizione del soggetto abilitato costituiscono elementi essenziali per documentare chi ha eseguito la notificazione e quali attività sono state compiute.
- Quando manca un requisito essenziale, come la sottoscrizione della relata, la notificazione può essere considerata inesistente e non semplicemente nulla, con conseguenze più radicali sulla validità dell’atto.
- L’effettiva ricezione materiale della busta non esclude automaticamente i vizi della notificazione: occorre verificare se il procedimento sia stato eseguito dal soggetto competente e secondo le formalità di legge.
- Poiché il testo non riporta il dispositivo della sentenza, l’esito concreto deve essere verificato nell’originale del provvedimento; i principi esposti, da soli, non consentono di stabilire definitivamente il vincitore.
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