Cassazione Penale, Ordinanza n. 13705/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo immune da fratture logiche e coerente la motivazione del Tribunale di sorveglianza sulla mancanza dei presupposti prognostici per concedere misure alternative alla detenzione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del 26/11/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare avanzata da un condannato. Con unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., si denuncia erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato plurimi elementi positivi a favore del condannato. La Corte rileva però che il ricorso si risolve in una diversa lettura di elementi già esaminati dal Tribunale di sorveglianza, che aveva motivato in modo adeguato sulla gravità dei fatti, sul numero e la varietà dei delitti commessi tra il 2017 e il 2023, sulle modalità esecutive, sulla frequentazione di pregiudicati e sulle recenti condotte di evasione e violazione delle prescrizioni, desumendone una persistente propensione alla recidiva e all'inosservanza degli obblighi, non ancora superata da elementi contrari di pari intensità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
deduce il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente contro il diniego delle misure alternative
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
consente di censurare il vizio di motivazione, ma non di ottenere una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di sorveglianza
art. 47 ord. pen.
norma invocata per sostenere la spettanza dell'affidamento in prova ai servizi sociali, la cui applicazione è stata esclusa in concreto per difetto della prognosi favorevole
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, la verifica del giudice di sorveglianza è centrata sulla prognosi di effettiva funzionalità della misura rispetto alla rieducazione e al rispetto delle prescrizioni, potendo essere valorizzati in senso negativo la gravità, pluralità e modalità dei reati commessi, nonché condotte recenti incompatibili con un giudizio favorevole.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di una misura alternativa non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto già valutati con motivazione adeguata e logica dal giudice di merito.
- La motivazione del provvedimento di sorveglianza è insindacabile in cassazione quando non presenti fratture logiche o manifeste illogicità e quando dia conto degli elementi ritenuti decisivi per escludere l'affievolimento della pericolosità o dell'inosservanza degli obblighi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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