Cassazione Penale, Sentenza n. 38336/2023 del 19/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di appello con due motivi principali: 1) il Tribunale di Benevento non ha rilevato la tardività dell'appello proposto dall'imputato, il quale era depositato oltre il termine di impugnazione; 2) il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima di quella di appello e ha revocato le statuizioni civili, decisione che la parte civile riteneva illegittima ove l'appello fosse inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato l'appello intempestivo e, perciò, inammissibile; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni concernenti gli effetti civili, disponendo che le statuizioni civili della sentenza di primo grado restano ferme in virtù dell'art. 578 cod. proc. pen. Contestualmente la Corte ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile nel presente grado e in quello di appello, con liquidazione demandata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e pagamento a favore dello Stato.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile
La Corte ha richiamato la norma ma ha escluso la sua applicazione al caso concreto perché la costituzione della parte civile era antecedente al 30/12/2022, data di efficacia della disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione, per valutare la formale correttezza dell'impugnazione presentata dalla parte civile.
art. 32 d.lgs. n. 274/2000
Applicato per verificare il termine di deposito della sentenza del Giudice di pace; la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata nei termini.
art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Citato per il termine di trenta giorni decorrente dalla data di deposito della sentenza per proporre appello; la Corte ha accertato che l'atto di appello era depositato oltre tale termine, configurando inammissibilità.
art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di motivazione non contestuale per la disciplina applicabile al deposito dell'atto di appello.
Precedente giurisprudenziale Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018
Richiamato per il principio secondo cui l'inammissibilità dell'appello travolge la sentenza di appello e impone l'annullamento senza rinvio con cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
art. 578 cod. proc. pen.
Applicato per affermare che, essendo la condanna di primo grado intervenuta prima della prescrizione, le statuizioni civili (risarcimento) restano salve nonostante l'annullamento dell'appello per inammissibilità.
art. 576, comma 1 cod. proc. pen.
Evocato per spiegare la legittimazione della parte civile ad impugnare al fine di tutelare i propri interessi civili anche quando l'appello mira a ottenere l'annullamento della pronuncia di appello che abbia dichiarato la prescrizione.
artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002 e art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 30/05/2002 n.115
Richiamati in relazione alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto condanna generica e rimesso al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata la liquidazione mediante decreto di pagamento.
Massime di principio
- Se l'appello dell'imputato è depositato oltre il termine legale l'impugnazione è inammissibile e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza di appello, con conseguente ricristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello impedisce che il giudice d'appello possa pronunciarsi sulla prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado; dunque gli effetti civili derivanti dalla condanna di primo grado restano efficaci ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.
- La parte civile ha legittimazione ad impugnare per tutelare i propri interessi civili anche quando mira a ottenere l'annullamento di una sentenza di appello che abbia dichiarato la prescrizione.
- La norma introdotta dall'art. 33 del d. lgs. n. 150/2022 (art. 573, comma 1-bis) si applica solo ai casi in cui la costituzione di parte civile sia successiva alla data di entrata in vigore della disposizione; verificare sempre la data di costituzione della parte civile.
- In sede di legittimità la Corte può condannare genericamente l'imputato al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio, ma la liquidazione concreta e il decreto di pagamento spettano al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato o al giudice del rinvio.
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