Sentenza del 29/04/2015 n. 8667 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato una maggiore ICI per l'anno 2000. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse infedelmente dichiarato l'imposta sulla base del valore contabile dell'immobile, anziché della rendita catastale richiesta con procedura DOCFA nel 1996 e divenuta definitiva per mancata rettifica dell'Ufficio. In Cassazione la società ha contestato, con tre motivi, l'erronea declaratoria di inammissibilità, la motivazione della sentenza, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la ricostruzione dei poteri dell'Agenzia del Territorio nel procedimento di attribuzione della rendita. Ha inoltre chiesto, in subordine, la non applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I tre motivi sono stati ritenuti inammissibili per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché i quesiti di diritto erano formulati in modo astratto e non si riferivano concretamente alla fattispecie né allo specifico ragionamento seguito dalla CTR. Anche la richiesta subordinata di disapplicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché priva del necessario quesito. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali: Euro 2.000,00 in favore del Comune di Ferrara e Euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia del Territorio, oltre agli accessori previsti.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
I quesiti di diritto e i momenti di sintesi richiesti per il ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati alla concreta controversia e alla motivazione impugnata. Quesiti generici o astratti non consentono alla Corte di individuare la critica e di svolgere la propria funzione nomofilattica, determinando l'inammissibilità del motivo.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Individua i principali motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e all'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Nel caso concreto, le censure non sono state esaminate nel merito perché formulate tramite quesiti inammissibili.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 12, 18, 21, 22 e 27
La contribuente li ha richiamati per sostenere che la declaratoria di inammissibilità del ricorso tributario fosse stata pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Art. 112 c.p.c.
Sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La contribuente ne ha dedotto la violazione, ma la censura non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Art. 115 c.p.c.
È stato invocato per contestare l'utilizzo, da parte del giudice tributario, di fatti asseritamente non allegati o non provati. Anche questa doglianza non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere strettamente riferite alla sentenza impugnata: non sono sufficienti affermazioni di principio o quesiti formulati in termini generali e astratti.
- Quando la legge processuale richiede un quesito di diritto o una specifica sintesi del vizio motivazionale, la sua omissione o genericità può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame delle questioni sostanziali.
- Le richieste subordinate, come quella di non applicare le sanzioni, devono essere formulate con gli stessi requisiti di specificità previsti per gli altri motivi; inserirle in una semplice appendice non evita gli oneri processuali.
- La Corte di Cassazione normalmente non corregge autonomamente motivi non adeguatamente formulati: l'accurata individuazione della norma violata, del fatto controverso e del passaggio motivazionale censurato è essenziale.
- In materia catastale e ICI, la rendita catastale divenuta definitiva può costituire il riferimento per la determinazione dell'imposta; tuttavia, in una controversia analoga, la questione sostanziale può non essere esaminata se il ricorso è processualmente inammissibile.
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