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Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di rimessione in pristino ex art. 13 l.r. 23/2004 del Comune di Bologna, prot. n. PG 226751 / 2026, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 9 aprile 2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale o comunque correlato, anche non conosciuto, ivi inclusi, ove possa occorrere in quanto richiamati nell’ordinanza di rimessione in pristino: verbale di sopralluogo del 21.10.2022 con PG 373980/2022, comunicazione di avvio procedimento prot. n. 434519 del 12.06.2025, ordinanza di sospensione dei lavori del 30.01.2023, prot. n. 2850/2023, verbale di sopralluogo del 4 marzo 2026 (non conosciuto, e se esistente), comunicazione di proroga del 25.07.2025 a firma del Responsabile dell’U.I Amministrativo e Contenzioso.

Giustizia amministrativa202600734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimessione in pristino ex art. 13 l.r. 23/2004 relativa alla struttura di copertura di due campi padel, con conseguente rischio di demolizione e sospensione dell'attività

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore impianto sportivo)

Prevale il privato

La controversia

L'associazione sportiva ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza di rimessione in pristino adottata dal Comune di Bologna, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui verbali di sopralluogo, comunicazioni di avvio e proroga del procedimento e ordinanza di sospensione dei lavori. Le questioni di legittimità dedotte non sono specificate nel dettaglio nel testo dell'ordinanza, che rinvia il loro approfondimento alla fase di merito. In sede cautelare, la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica e una valutazione di sicurezza statica e sismica, sostenendo che la copertura dei due campi padel rientrerebbe tra gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, ritenendo necessario approfondire le questioni dedotte nella sede di merito ma ravvisando, nelle more, il periculum in mora derivante dalla possibile demolizione della struttura e dalla conseguente sospensione di un'attività esercitata da anni. Quanto al fumus, il Collegio ha valorizzato la documentazione tecnica prodotta il 10 giugno 2026, dalla quale la copertura appariva rientrare nella categoria degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Ha inoltre rilevato che il provvedimento impugnato non evidenziava l'attuale pericolosità della struttura, presente da anni, e che la valutazione di sicurezza statica e sismica depositata dalla ricorrente non era stata contestata dall'Amministrazione. È stato quindi consentito il mantenimento della struttura e lo svolgimento dell'attività fino alla definizione del giudizio di merito, fissata alla prima udienza pubblica del mese di maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 l.r. Emilia-Romagna 23/2004

    ordinanza di rimessione in pristino ex art. 13 l.r. 23/2004

    La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale impugnata; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti un pregiudizio grave e irreparabile e, in termini cautelari, elementi meritevoli di approfondimento quanto alla legittimità dell'atto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile demolizione di una struttura e la conseguente sospensione di un'attività esercitata da anni possono integrare un pregiudizio grave e irreparabile, tale da giustificare la sospensione dell'atto impugnato nelle more del giudizio di merito.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione, della valutazione tecnica di sicurezza statica e sismica prodotta dal ricorrente può essere valorizzata dal giudice cautelare, unitamente agli altri elementi disponibili, ai fini della verifica sommaria del fumus boni iuris.
  • Quando l'amministrazione ordina la rimessione in pristino di una struttura, la mancata evidenziazione nel provvedimento dell'attuale pericolosità della stessa assume rilievo nella valutazione cautelare, soprattutto se la struttura è presente da anni e la documentazione tecnica disponibile ne esclude, in apparenza, la rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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