Cassazione Penale, Sentenza n. 29994/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge degli artt. 648 e 157 cod. pen., sostenendo che il giudice del tribunale aveva ritenuto che la concessione dell'attenuante prevista nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. costituisse un'ipotesi autonoma di reato soggetta a prescrizione più breve, determinando così l'intervenuta prescrizione del reato di ricettazione a carico degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'ipotesi attenuata del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante speciale; dunque, ai fini della prescrizione, deve farsi riferimento alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 569, quarto comma, c.p.p., alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Il secondo comma (ipotesi attenuata) è stato interpretato come circostanza attenuante speciale e non come autonoma fattispecie incriminatrice; per la prescrizione va considerata la pena prevista dal primo comma.
art. 157 cod. pen.
L'esistenza di attenuanti speciali ex art. 157 (secondo comma) non comporta la riduzione del termine prescrizionale applicabile alla fattispecie base, se l'attenuante è prevista come circostanza speciale dell'art. 648.
art. 569 quarto comma cod. proc. pen.
Consente la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello competente per nuovo giudizio dopo l'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492 - 01
Richiamata come costante indirizzo della Corte: l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 non è autonoma ma attenuante speciale.
Massime di principio
- L'attenuante prevista nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. deve essere considerata una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma; per il calcolo della prescrizione si prende dunque a riferimento la pena della fattispecie ordinaria prevista dal primo comma.
- La concessione di attenuanti che siano circostanze speciali della stessa fattispecie non riduce automaticamente il termine prescrizionale: occorre verificare se l'attenuante costituisce modifica autonoma della fattispecie o mera circostanza attenuante.
- In caso di errore del giudice di merito nell'applicazione della disciplina della prescrizione in funzione di attenuanti speciali, è possibile il ricorso per cassazione per violazione di legge sugli artt. richiamati.
- Dopo annullamento per vizi di diritto, la Corte di Cassazione rimette gli atti alla corte d'appello per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 569 c.p.p.; il nuovo giudizio dovrà applicare i corretti criteri di computo della prescrizione.
- Per difesa e pubblica accusa: in contestazioni di ricettazione è importante far emergere chiaramente in sentenza se le attenuanti siano state considerate come circostanze speciali o come fattispecie autonome, poiché ciò incide direttamente sui termini di prescrizione.
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