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Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento 1) della Determinazione n. 3737 del 21.10.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l'affidamento in concessione del "Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto della Legge N. 160/2019” – ClG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”, comunicata ad AT il 24.10.2025, sospesa il 4.11.2025 e divenuta di nuovo efficace il 16.12.2025; 2) della comunicazione prot. n. 86319 del 03.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 - Aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA”. Esito verifica chiarimenti sul costo della manodopera e conferma efficacia Determinazione del dirigente n. 3737 del 21.10.2025.”, trasmessa ad AT il 3.12.2025; 3) della determinazione n. 4256 del 16.12.2025 del Dirigente Direzione C.U.C. del Comune di Vittoria, recante ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento in concessione del “Servizio di Gestione Ordinaria, di Accertamento e Riscossione Volontaria e Coattiva Del Canone Unico Patrimoniale come previsto dalla Legge N. 160/2019” - CIG B7AD796016 – Approvazione verbali di seduta riservata del 07.11.2025 e del 02.12.2025 e conferma aggiudicazione efficace alla ditta PUBLISERVIZI S.R.L – P. IVA 03218060659 - con sede legale in ROMA” di cui alla determinazione dirigenziale n. 3737 del 21.10.2025”, trasmessa ad AT il 17.12.2025; 4) dei verbali di seduta riservata del 7.11.2025, in cui la Commissione giudicatrice fornisce una lettura interpretativa degli atti di gara e stabilisce di chiedere chiarimenti a Publiservizi sui costi della manodopera, e del 2.12.2025 in cui la Commissione giudicatrice ha ritenuto di prendere atto di un presunto errore materiale riconoscibile nell’offerta di Publiservizi, di procedere alla conseguente rettifica del costo della manodopera e di confermare l’aggiudicazione definitiva; 5) della nota prot. par. n. 87724 del 9.12.2025 del Dirigente della Direzione CUC del Comune di Vittoria, recante a oggetto “Riscontro a nota prot. n. 2024/2025 del 5.12.2025”, nella parte in cui non ha trasmesso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in versione non oscurata pur richiesta in sede di accesso; 6) di tutti i verbali di gara: n. 1 relativo alla seduta pubblica del 16.9.2025; n. 2 relativo alla seduta riservata del 16.9.2025; n. 3 relativo alle sedute pubbliche del 24.9.2025 e 25.9.2025; 7) di ogni nota, parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza e atto in genere comunque connesso presupposto o conseguente, espressamente menzionato o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non noti o non espressamente richiamati; B) ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., conseguente annullamento e declaratoria d’inefficacia della aggiudicazione a Publiservizi S.R.L. e del contratto eventualmente medio tempore sottoscritto tra il Comune di Vittoria e Publiservizi S.R.L., nonché condanna del Comune di Vittoria al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente in forma specifica e/o per equivalente ai sensi degli artt. 124 e/o 30 e 34 c.p.a. La ricorrente dichiara formalmente di essere disponibile alla conduzione del servizio di che trattasi, previa stipula del relativo contratto e/o subentro nella gestione del servizio; C) per l’accoglimento della domanda di accesso, ai sensi dell’art. 116, c. 2, c.p.a., alla documentazione di gara di Publiservizi S.R.L. non oscurata nelle parti che non inficiano il diritto di riservatezza.

Giustizia amministrativa202502848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso al progetto tecnico dell’impresa aggiudicataria, con oscuramento di parti dell’offerta tecnica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa concorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Vittoria ha aggiudicato a Publiservizi s.r.l. la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, deducendo altresì, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’illegittimità della limitazione dell’accesso alla documentazione tecnica dell’aggiudicataria. La domanda di accesso era stata formulata per esigenze difensive nell’ambito della gara e riguardava il rilascio della copia non oscurata del progetto tecnico di Publiservizi. L’amministrazione aveva trasmesso soltanto una versione parzialmente oscurata, senza indicare specifiche ragioni di segretezza industriale, commerciale o di tutela del know-how. Inoltre, non risultava che l’aggiudicataria avesse formalmente e motivatamente opposto il proprio segreto tecnico-commerciale all’ostensione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. e ha annullato la nota del Comune nella parte in cui consentiva soltanto l’accesso parziale all’offerta tecnica. Il giudice ha affermato che l’accesso difensivo agli atti di gara non può essere limitato sulla base di generiche ragioni di riservatezza o del richiamo indifferenziato al know-how: è necessaria l’individuazione di informazioni specifiche, suscettibili di sfruttamento economico e assistite da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Il controinteressato deve formalmente opporsi all’ostensione e dimostrare le ragioni concrete della riservatezza; l’amministrazione, tuttavia, deve valutare autonomamente la fondatezza dell’opposizione, senza recepirla acriticamente. Poiché Publiservizi non aveva formalmente manifestato opposizione e il Comune non aveva motivato l’oscuramento, è stato ordinato al Comune di rilasciare entro dieci giorni la copia non oscurata del progetto tecnico. Publiservizi è stata ammessa a proporre opposizione formale entro cinque giorni, con eventuale oscuramento limitato alle sole parti effettivamente coperte da segreto tecnico-commerciale. Le spese della fase sono state compensate. L’ordinanza non ha deciso nel merito le censure relative all’aggiudicazione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio pendente la domanda di accesso agli atti connessa alla controversia principale.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata la fondatezza della domanda di accesso, di adottare i provvedimenti necessari, compreso l’ordine di esibizione dei documenti.

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

    Rileva per individuare le informazioni qualificabili come segreti commerciali o industriali e, quindi, potenzialmente sottraibili all’ostensione.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo agli atti di una gara pubblica, la regola è l’accessibilità della documentazione; la limitazione per segreti tecnici o commerciali costituisce eccezione e richiede una motivazione concreta e specifica.
  • Il controinteressato che intenda opporsi all’ostensione deve presentare un’opposizione formale, individuando le informazioni riservate e dimostrando che esse sono suscettibili di sfruttamento economico, idonee a garantire un vantaggio concorrenziale e assistite da effettivi caratteri di segretezza oggettiva.
  • Il generico richiamo al know-how aziendale o all’originalità dell’organizzazione dell’impresa non è sufficiente a giustificare l’oscuramento dell’offerta tecnica, poiché la specifica organizzazione di ciascun operatore costituisce un elemento fisiologico dell’attività imprenditoriale.
  • L’amministrazione non può recepire automaticamente l’opposizione del controinteressato, ma deve verificare autonomamente l’effettiva sussistenza dei presupposti del segreto tecnico-commerciale e, ove necessario, limitare l’oscuramento alle sole parti realmente riservate.
  • In assenza di una formale opposizione del controinteressato e di una motivazione amministrativa specifica sulle ragioni della segretezza, l’oscuramento dell’offerta tecnica è illegittimo e deve essere consentito l’accesso integrale, salva la successiva individuazione di parti effettivamente coperte da segreto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

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