Sentenza n. 115/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 488 dell’11.12.2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 488 dell'11 dicembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta docente per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e nonostante ciò non avere ricevuto il bonus. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva richiamato, in controversie analoghe, la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere la necessità di una nuova richiesta amministrativa telematica e di un'ulteriore attesa, in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in base al giudicato civile. Ha escluso che la creditrice fosse tenuta a presentare ulteriori richieste amministrative telematiche o ad attendere senza certezza di tempi la trattazione della propria posizione: una simile pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede e non trova fondamento in alcuna norma. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per corrispondere tutte le somme spettanti e ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, decorso inutilmente il termine e su richiesta della ricorrente, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito delle somme e agli ulteriori atti amministrativi e contabili necessari. Ha stabilito in 500 euro il compenso del commissario, a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato al Ministero gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e ha nominato il commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento della domanda di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente; la sentenza civile ne aveva riconosciuto l'applicazione per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; la ricorrente ha dedotto di averlo atteso prima di agire in ottemperanza.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il creditore di un beneficio economico riconosciuto da un giudicato non può essere obbligato, in assenza di una specifica base normativa, a presentare ulteriori richieste amministrative o a utilizzare procedure telematiche e ad attendere indefinitamente la loro trattazione prima di chiedere l'esecuzione giudiziale.
- I doveri di leale collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporre un'attesa ulteriore, priva di tempi certi, quando l'amministrazione non abbia eseguito un giudicato di condanna.
- In caso di mancata esecuzione di un giudicato da parte di un ministero, il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto territorialmente competente, o in un funzionario da questi delegato, con il compito di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari all'integrale adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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