Cassazione Penale, Sentenza n. 12796/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per mancanza di motivazione sulla scelta di applicare una pena detentiva invece di una pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. La Corte di appello aveva motivato la scelta richiamando il fatto che Allija era sottoposto da tempo agli arresti domiciliari e aveva ripetutamente violato le prescrizioni della misura, deducendone una spiccata capacità a delinquere e una negativa personalità. Il ricorrente osserva che tali circostanze non hanno attinenza con il reato di diffamazione per il quale è stato giudicato, essendo la misura cautelare relativa ad altre imputazioni e non corrispondente a una condanna definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato l'obbligo del giudice di motivare la scelta tra pena detentiva e pecuniaria e che non è logico desumere la capacità a delinquere dal mero fatto di essere sottoposti a misure cautelari (poiché queste non equivalgono a sentenza di condanna). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo esame e determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento dell'impugnazione per vizio di motivazione nella scelta del trattamento sanzionatorio; la Corte ricorda che la mancanza di adeguata motivazione integra il motivo di cassazione previsto da questa norma.
art. 133, cod. pen.
Richiamato per distinguere le possibili ragioni della scelta della pena: il giudice può motivare la pena detentiva con la gravità del reato (primo comma) o con la capacità a delinquere e gli elementi relativi alla personalità del reo (secondo comma); tuttavia la capacità a delinquere non può essere desunta dalla sola applicazione di misure cautelari non definitive.
Massime di principio
- Il giudice che sceglie tra pena detentiva e pena pecuniaria deve sempre indicare e motivare le ragioni specifiche che giustificano la pena detentiva.
- La motivazione può fondarsi sulla gravità del reato (art. 133, comma 1) o sulla capacità a delinquere del soggetto (art. 133, comma 2), ma le ragioni indicate devono essere pertinenti e attinenti al reato per cui si procede.
- Non è sufficiente fondare la scelta di una pena detentiva sul mero fatto che l'imputato sia sottoposto a misure cautelari: l'applicazione di una misura cautelare non vale come prova di responsabilità definitiva e non può da sola comprovare la capacità a delinquere.
- Se la motivazione sulla scelta del tipo di pena è apparente o non attinente al reato, la sentenza può essere annullata in relazione al trattamento sanzionatorio e rinviata per un nuovo esame.
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