Cassazione Penale, Ordinanza n. 17610/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il testo riguarda un procedimento di correzione di errore materiale ex art. 625-bis, comma 3, c.p.p. relativo a una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica di Massa nel procedimento a carico di un imputato. Nel dispositivo della sentenza del 19/02/2026, per errore, era stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonostante il ricorrente fosse una parte pubblica. L'errore è stato rilevato d'ufficio e si è proceduto in rito de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La questione non attiene al merito del reato originariamente contestato, ma esclusivamente alla correzione del dispositivo sotto il profilo delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rilevato che sussisteva un errore materiale nel dispositivo della precedente sentenza, consistente nella condanna del Procuratore della Repubblica al pagamento delle spese processuali, e ha disposto la correzione eliminando tale statuizione. Il procedimento è stato trattato de plano, verificando che non fosse decorso il termine di novanta giorni dalla deliberazione e che la sentenza non fosse ancora depositata. Dal testo emerge che la precedente decisione era di rigetto del ricorso del pubblico ministero; la presente pronuncia riguarda solo la rettifica dell'errore materiale. Le spese non potevano essere poste a carico del ricorrente pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
consente la correzione di errori materiali della decisione di legittimità, anche d'ufficio, nel rispetto dei presupposti temporali e procedurali indicati dal testo.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
legittima la trattazione de plano del procedimento di correzione dell'errore materiale.
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato come norma violata dalla statuizione erronea di condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non dovuta in favore di una parte pubblica.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza di legittimità può essere corretto quando sia immediatamente percepibile e non richieda rivalutazioni del merito.
- La condanna alle spese processuali non può essere automaticamente trasposta nel dispositivo quando risulti riferita a un ricorrente che, per la sua qualità di parte pubblica, non può esserne destinatario secondo il parametro applicato dalla Corte.
- La correzione ex art. 625-bis c.p.p. è utilizzabile anche d'ufficio, purché il procedimento sia ancora nei limiti temporali previsti e la decisione non sia stata ancora depositata.
Come è indicizzato
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