Cassazione Penale, Ordinanza n. 30765/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e privi di specificità, in quanto non indicavano gli elementi posti a base della doglianza contro la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro deducendo, in via sostanziale, la non correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, dalla decisione emerge che i motivi erano formulati in modo generico e indeterminato: non erano specificati gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della censura e, quindi, non consentivano alla Corte di cassazione di individuare con precisione i rilievi mossi né di esercitare il sindacato richiesto. La Corte ha richiamato il difetto dei requisiti di specificità del ricorso di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi su cui si fonda la censura; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo apodittico la motivazione della sentenza impugnata, senza indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della censura, è inammissibile per difetto di specificità.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non basta lamentare l'erroneità della decisione: occorre formulare censure intelligibili e circostanziate, tali da consentire alla Corte di cogliere l'oggetto del sindacato richiesto.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo i casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →