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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34110/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico relativo al reddito dell'anno 2006, fondato su incrementi patrimoniali e su altre componenti di spesa contestate all'interessata. La contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, mentre l'ufficio aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale aveva però emesso una motivazione internamente contraddittoria: dapprima affermava che l'appello dell'ufficio era fondato e che l'accertamento era ampiamente provato, richiamando l'acquisto nominativo di quote societarie e il pagamento mediante assegni; poi, però, concludeva nel senso opposto, ritenendo provata la mancanza di redditi della contribuente e la mancata prova, da parte dell'ufficio, della provenienza delle somme e di altri fatti rilevanti. L'Agenzia delle entrate ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per motivazione mancante o assolutamente contraddittoria; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di inutilizzabilità di documenti prodotti dalla contribuente ma non esibiti in sede amministrativa; 3) omessa motivazione sulla medesima questione di inutilizzabilità; 4) violazione delle norme sull'accertamento sintetico, degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., delle norme del d.P.R. n. 600 del 1973 e del divieto di abuso del diritto; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura reddituale delle somme utilizzate per gli incrementi patrimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione solo apparente e da insanabile contraddittorietà interna, tale da non consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve essere idonea a rendere comprensibile la decisione; la sua totale contraddittorietà o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione al vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la denunciata omessa pronuncia su un motivo di appello.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel quadro della dedotta omissione di pronuncia in appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di mancanza di motivazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo all'accertamento sintetico e alla presunzione di capacità contributiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine alla provenienza delle somme e alla giustificazione delle spese.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici connesse all'accertamento sintetico.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato per le presunzioni legali e il relativo onere di prova contraria.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo sull'accertamento sintetico e sugli obblighi documentali del contribuente.

  • art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento tributario.

  • art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento tributario.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento tributario.

  • art. 1 d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato nel motivo sull'accertamento sintetico.

  • art. 2 d.m. 10 settembre 1992

    Richiamato nel motivo sull'accertamento sintetico.

Massime di principio

  • La contraddizione interna della motivazione non rileva di per sé come vizio autonomo, ma assume rilievo quando è tale da impedire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico della decisione, rendendo la sentenza sostanzialmente priva di motivazione.
  • In tema di accertamento tributario, la sentenza deve esporre in modo coerente le ragioni della decisione e indicare le fonti di prova poste a fondamento delle conclusioni; un'affermazione conclusiva incompatibile con la premessa argomentativa integra motivazione apparente.
  • Quando la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è accolta, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono l'esame del merito.
  • Nel giudizio di legittimità, l'accertamento della nullità della sentenza impugnata comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la controversia in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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