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Sentenza

Sentenza n. 3860/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - della Determina Dirigenziale n. 3253 del 19 aprile 2023 dell’Area Tecnica Infrastrutture per la Mobilità del Comune di Milano, avente a oggetto “Approvazione del progetto di opera pubblica presso Via Baguttino ai fini della successiva realizzazione, proposta ai sensi dell’art. 80 comma 3 del R.E. da soggetti terzi”; - dell’autorizzazione n. 3/2023 del 21 aprile 2023, prot. n. 21/04/2023.0232128.U, rilasciata dal Comune di Milano e avente a oggetto la “Manomissione suolo pubblico da parte di soggetti terzi - art. 80 comma 3 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano - per la realizzazione di opere presso Via Baguttino”; - dell’ordinanza n. 940/2023 del 30 giugno 2023 dell’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità del Comune di Milano, avente a oggetto “Lavori stradali per realizzazione di opere pubbliche da parte di soggetti terzi, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano”; - della Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1077 del 3 agosto 2023, avente a oggetto “Delimitazione di area pedonale di via Baguttino”; - dell’ordinanza viabilistica n. 1158/2023 del 10 agosto 2023 del Direttore dell’Area Pianificazione e Programmazione Mobilità, Unità Provvedimenti Viabilistici e Segnaletica del Comune di Milano, avente a oggetto “Istituzione di area pedonale urbana”; - di tutti gli atti e/o pareri e provvedimenti presupposti e/o conseguenti e connessi ai provvedimenti medesimi, ivi comprese – tra le altre – le valutazioni viabilistiche rese da A.M.A.T. in data 30 marzo 2022 e in data 17 gennaio 2023, nonché i non noti atti/pareri/verbali del Tavolo Tecnico del 26 maggio 2022 e delle ulteriori eventuali sedute del Tavolo Tecnico e il parere in data 5 luglio 2022 dell’Area Pubblicità e Occupazione Suolo del Comune di Milano, richiamati dai provvedimenti impugnati e non messi a disposizione in sede di accesso agli atti; - nonché per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni patiti e patiendi per effetto dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202302039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali di approvazione del progetto, autorizzazione dei lavori, delimitazione e istituzione dell’area pedonale di Via Baguttino, nonché atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la pedonalizzazione di Via Baguttino, che avrebbe precluso l’accesso veicolare al proprio immobile, deducendo violazione dell’art. 80, comma 3, del Regolamento edilizio comunale, del d.lgs. n. 285/1992, della legge n. 241/1990 e degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza. Sono stati denunciati difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e sviamento di potere. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto garantire l’accesso veicolare all’immobile, che non sarebbe stata coinvolta nel procedimento, che la pedonalizzazione sarebbe stata illegittimamente anticipata rispetto alla posa di una rastrelliera per biciclette richiesta da una società privata e che la soluzione adottata si sarebbe discostata senza adeguata giustificazione dal parere del Municipio 1. In udienza la ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinta per rinuncia la domanda risarcitoria e ha respinto la domanda di annullamento. Quanto alle censure relative all’accesso veicolare, ha rilevato che l’accesso da Via Baguttino era esclusivamente pedonale, che l’immobile disponeva comunque di un accesso veicolare da Via Montenapoleone e che non esisteva un box o posto auto su Via Baguttino. Anche l’accesso dei mezzi di soccorso risultava garantito da Via Montenapoleone. Il Comune dispone di un’ampia discrezionalità nella delimitazione delle aree pedonali, trattandosi di scelta pianificatoria sul traffico, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento. La deliberazione comunale conteneva un’ampia motivazione sulle esigenze di vivibilità urbana, sicurezza e fruizione pedonale, sulle caratteristiche del Quadrilatero della Moda, sulla ristrettezza della strada, sull’inadeguatezza dei marciapiedi e sulla compatibilità viabilistica e ambientale dell’intervento. La disciplina generale della partecipazione di cui alla legge n. 241/1990 non era applicabile, in quanto l’istituzione dell’area pedonale costituisce atto di pianificazione del traffico sottratto alla partecipazione procedimentale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990. La motivazione poteva essere ricavata dall’insieme degli atti e dell’istruttoria pianificatoria, senza necessità di essere integralmente riprodotta in ciascun atto, e non vi era motivazione postuma poiché gli elementi istruttori erano già presenti nel procedimento. È stata inoltre ritenuta legittima la contemporanea, ma funzionalmente autonoma, trattazione del procedimento di pedonalizzazione e di quello relativo alla posa della rastrelliera: l’istanza privata ex art. 80 del Regolamento edilizio non costituiva l’atto formale di avvio del procedimento di pedonalizzazione e la delimitazione dell’area pedonale doveva precedere la posa della rastrelliera. Infine, il discostamento dal parere del Municipio 1 era adeguatamente motivato con riferimento alla maggiore armonia con il nuovo assetto di Piazza San Babila e alla coerenza con la sistemazione di Via Baguttino; le contestazioni della ricorrente esprimevano un diverso punto di vista, non sufficiente a dimostrare l’arbitrarietà o l’irragionevolezza della scelta. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 9, d.lgs. 285/1992

    i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio

    La disposizione attribuisce alla Giunta comunale il potere di delimitare le aree pedonali mediante una scelta pianificatoria caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o del travisamento dei fatti.

  • art. 13, comma 1, l. 241/1990

    La disciplina generale della partecipazione procedimentale non si applica agli atti di pianificazione e programmazione, tra i quali rientra la delimitazione delle aree pedonali urbane.

  • art. 80, comma 3, Regolamento Edilizio del Comune di Milano

    L’istanza privata per la realizzazione di una rastrelliera per biciclette può costituire l’origine fattuale di attività amministrative connesse, ma non equivale all’avvio formale del distinto procedimento pianificatorio di pedonalizzazione; i due procedimenti possono svolgersi sincronicamente restando funzionalmente autonomi.

  • art. 1 l. 241/1990

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso le dedotte violazioni alla luce della natura pianificatoria e della motivazione complessiva degli atti.

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    Le disposizioni sono state invocate a sostegno delle censure di ragionevolezza, tutela della proprietà e buon andamento, ma il giudice non ha ravvisato violazioni, ritenendo adeguatamente ponderati gli interessi pubblici e privati coinvolti.

Massime di principio

  • La delimitazione delle aree pedonali urbane ai sensi dell’art. 7, comma 9, del Codice della strada costituisce esercizio di potestà pianificatoria e implica un’ampia discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, senza sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione.
  • L’istituzione di un’area pedonale urbana è sottratta alla disciplina generale della partecipazione procedimentale prevista dalla legge n. 241/1990, in quanto atto di pianificazione e programmazione del traffico ai sensi dell’art. 13, comma 1, della medesima legge.
  • Per gli atti di pianificazione del traffico, l’obbligo di motivazione può essere assolto attraverso la considerazione complessiva degli atti del procedimento e dei criteri generali posti a fondamento della scelta; non è necessario che ogni singolo atto contenga integralmente tutte le ragioni della decisione, purché gli elementi istruttori e motivazionali fossero già presenti nel procedimento.
  • La disponibilità di un accesso veicolare alternativo all’immobile e l’assenza di un box o posto auto nell’area oggetto di pedonalizzazione possono giustificare il diniego di un accesso veicolare all’area pedonale, ferma restando la garanzia dell’accesso ai mezzi di soccorso.
  • Un procedimento pianificatorio di pedonalizzazione e un procedimento promosso da un privato per la posa di infrastrutture accessorie possono procedere contestualmente, rimanendo funzionalmente autonomi; l’istanza privata non costituisce necessariamente l’atto formale di avvio del procedimento di pedonalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàOrdinanze contingibili e urgentiPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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