Sentenza n. 1613/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione da parte dell'INPS della sentenza del TAR che imponeva la riliquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. nei confronti dell'INPS, deducendo che l'Istituto aveva dato esecuzione inesatta alla precedente sentenza del TAR, nonostante questa fosse stata notificata e non appellata. In particolare, il ricalcolo del trattamento di fine servizio sarebbe stato effettuato applicando un divisore pari a quindici, anziché a dodici, nel determinare la base di calcolo della buonuscita. Secondo il ricorrente, occorreva previamente determinare l'ultima retribuzione annua lorda, escludendo l'indennità pensionabile, sommare tutte le voci retributive rilevanti, inclusa la tredicesima mensilità, e dividere il risultato per dodici. Sono state richieste la dichiarazione di violazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna dell'INPS all'esatta riliquidazione del TFS, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'inesatta esecuzione del giudicato, sulla base della documentazione prodotta e richiamando un precedente conforme. Ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, anche in relazione al decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha ordinato all'INPS di dare puntuale e completa esecuzione alla precedente sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale pro tempore del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni e senza attribuzione di compenso. Il TAR ha inoltre disposto, quale penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sull'importo dovuto dalla notificazione o comunicazione della sentenza fino all'insediamento del commissario ad acta. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'INPS e liquidate in euro 189,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza volto ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato e a ottenere l'esecuzione sostitutiva.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive, inclusa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato applicato per disporre, quale penalità di mora, il pagamento degli interessi legali sull'importo dovuto fino all'insediamento del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato tra i presupposti per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.
art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987
È richiamato quale disposizione che contempla i sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 16, comma 6, l. n. 724/1994
È richiamato in relazione agli interessi dovuti sul trattamento di fine servizio riliquidato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione non adempie correttamente al giudicato quando esegue solo formalmente la decisione, ma applica criteri di calcolo incompatibili con il contenuto conformativo del titolo; il giudice può ordinare la riedizione puntuale dell'attività dovuta.
- Quando dagli atti risulta l'inesatta esecuzione del giudicato e sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine perentorio per l'esecuzione e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice; l'incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata mediante la corresponsione degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'insediamento del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti nel fascicolo telematico mediante la procedura del processo amministrativo telematico prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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