Cassazione Penale, Sentenza n. 37024/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma della condanna per furto in abitazione e per l'utilizzo abusivo del bancomat di Leonardo Savoia (ipovedente). Venivano sollevati due motivi: (1) violazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo l'incompatibilità fra la qualificazione del reato come "furto in abitazione" e l'aggravante fondata sull'abuso di relazioni di ospitalità, con richiesta di derubricazione in furto semplice e conseguente improcedibilità per remissione della querela; (2) vizio di motivazione per mancato confronto con la discrepanza tra la versione resa dalla persona offesa nel dibattimento e quanto dichiarato all'atto della remissione di querela, con conseguente pretesa inattendibilità della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto precluso perché la questione di diritto non era stata proposta in sede di appello, il che impediva alla Corte di legittimità di pronunciarsi su un punto che richiedeva accertamento delle intenzioni dell'imputato. Il secondo motivo è stato considerato generico, fattuale e reiterativo: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse invece valutato approfonditamente l'attendibilità della persona offesa, avendo altresì preso in considerazione riscontri oggettivi (immagini di videosorveglianza, circostanza temporale degli ultimi prelievi). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la modalità di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari secondo tale disposizione.
art. 624-bis cod. pen.
Norma che sanziona il furto in abitazione; il ricorrente ha dedotto violazione di tale norma sostenendo incompatibilità con l'aggravante fondata sull'abuso di relazioni domestiche, ma la Corte non ha esaminato il merito per inammissibilità del motivo.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dei motivi di cassazione riguardanti questioni di diritto o vizi della motivazione non dedotte nel precedente grado; la Corte ha applicato questa regola per escludere il primo motivo.
art. 23 comma 8 d.l. 127 del 2020
Consente la deposizione di requisitoria e conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero e la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; norma richiamata per la procedura adottata nella trattazione del ricorso.
art. 192 comma terzo cod. proc. pen.
La Corte rileva che le regole del comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono costituire, da sole, fondamento di responsabilità penale se accompagnate da verifica e motivazione adeguata sulla credibilità e attendibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente in base a questa disposizione.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Modifica normativa citata in relazione all'art. 616 c.p.p.; la sentenza richiama la versione della norma così modificata.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere proposte per la prima volta questioni di diritto o censure sulla motivazione che non siano state sollevate in sede di appello: tali censure risultano precluse e portano all'inammissibilità del ricorso (art. 606, comma 3 c.p.p.).
- La qualificazione giuridica del fatto (es. furto in abitazione vs furto semplice) che richiede accertamenti sulle intenzioni o sulle modalità di effrazione è questione di merito e di fatto che, se non adeguatamente prospettata nei gradi precedenti, non è sindacabile in sede di legittimità.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire elemento decisivo per l'affermazione di responsabilità; tuttavia la loro utilizzazione richiede una motivazione più penetrante e rigorosa e, se possibile, il confronto con riscontri oggettivi (es. immagini di videosorveglianza, dati temporali).
- Quando si contestano discrepanze tra atti diversi (es. deposizioni e remissione di querela), è fondamentale che la difesa indichi chiaramente i punti di contrasto e produca o richiami elementi di riscontro già nel grado di appello, altrimenti la censura rischia di essere qualificata come generica e inammissibile.
- Le prove tecniche e oggettive (videosorveglianza, tracce temporali di operazioni) hanno grande valore corroborante rispetto alla sola testimonianza e possono giustificare la conferma di una condanna quando la Corte territoriale le valuta positivamente.
- Per evitare la condanna alle spese e ad oneri ulteriori (es. somme alla Cassa delle ammende), occorre selezionare e motivare in modo persistente e tempestivo i motivi di impugnazione nei gradi precedenti, rispettando i limiti di proponibilità in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36991/2023 del 08/09/2023
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36996/2023 del 08/09/2023
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36997/2023 del 08/09/2023
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36998/2023 del 08/09/2023
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36999/2023 del 08/09/2023
- Sentenza penale · 8 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37000/2023 del 08/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →