Cassazione Penale, Sentenza n. 2452/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale quale titolare di ditta individuale fallita. Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione degli artt. 216 e 217 legge fallimentare e dell'art. 546 c.p.p.; motivazione insufficiente basata su meri indizi non rispondenti ai requisiti di gravità, precisione e concordanza; mancata considerazione della cessazione dell'attività (cessata il 31/10/2010) e della mancata responsabilità per la scomparsa delle scritture, nonché la possibilità che si tratti di bancarotta semplice e non fraudolenta; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione delle corti di merito che, sulla base della totale scomparsa delle scritture contabili relative al periodo operativo dell'impresa, della mancanza di contatti fiscali e di altri elementi (aperture di credito, finanziamenti, ecc.), hanno legittimamente inferito la distruzione/omessa istituzione delle scritture con dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto vantaggio. La Corte ha confermato che la sola cessazione sostanziale dell'attività (o la cancellazione dal registro) non esonera dall'obbligo di tenuta o di nuova istituzione delle scritture fino alla cancellazione formale e ha ritenuto corretta la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale, escludendo la contrapposta bancarotta semplice. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in considerazione dei precedenti e della gravità del fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 2, n. 1
L'art. 216 (bancarotta fraudolenta documentale) richiede dolo specifico, ossia lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare un ingiusto profitto. La condotta di omessa tenuta o sottrazione delle scritture, se accompagnata da elementi indiziari convergenti (scomparsa totale della documentazione del periodo operativo, mancati adempimenti fiscali, ecc.), può essere ricondotta a tale dolo specifico.
legge fallimentare, art. 217
L'art. 217 disciplina la bancarotta semplice documentale (profili materiali senza dolo specifico). La distinzione interpretativa tra art. 216 e art. 217 dipende dalla sussistenza del dolo specifico: se provato, si configura la bancarotta fraudolenta ex art. 216, altrimenti può configurarsi la bancarotta semplice ex art. 217.
codice di procedura penale, art. 546
Norma relativa al giudizio abbreviato e alle sue conseguenze sulla determinazione della pena. Nel caso la censura circa l'applicazione di tale articolo è stata ritenuta infondata; le corti di merito hanno correttamente valutato il trattamento sanzionatorio nell'ambito del giudizio abbreviato.
codice penale, art. 62-bis
Norma che regola l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti con motivazione adeguata basata sui plurimi precedenti e sulla gravità del fatto; il giudice non è tenuto ad esaminare tutti gli elementi favorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.
Massime di principio
- La scomparsa totale o la distruzione delle scritture contabili, unita all'assenza di rapporti fiscali e ad altri elementi di contesto (finanziamenti, fatturato anomalo, ecc.), può legittimamente fondare l'inferenza del dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La cessazione sostanziale dell'attività non esonera automaticamente dall'obbligo di conservare o reintrodurre le scritture contabili: l'obbligo permane fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese e comunque in caso di furto o distruzione il soggetto deve provvedere alla nuova istituzione delle scritture.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta (art. 216) e semplice (art. 217) si basa soprattutto sulla prova del dolo specifico; elementi indiziari convergenti possono essere determinanti per ricavare tale dolo.
- In sede di valutazione delle attenuanti generiche il giudice può negarle se ritiene decisivi precedenti penali o la gravità del fatto; non è obbligato a considerare ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa.
- Per contrastare efficacemente un'accusa di bancarotta documentale è necessario fornire spiegazioni e prove concrete sulla conservazione o ricostituzione delle scritture, nonché elementi che smentiscano l'interpretazione di una condotta distruttiva o elusiva volta a danneggiare i creditori.
- La motivazione del giudice deve essere letta nel suo complesso: valutazioni logiche e congrue, fondate su più elementi convergenti, sono difficilmente superabili in cassazione se non si dimostra un vizio logico o probatorio grave.
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