Sentenza n. 2853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a opere abusive realizzate in area compresa nel Parco di Veio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la determinazione dirigenziale n. 61/2012, con cui Roma Capitale aveva negato una domanda di condono edilizio presentata nel 2004 per opere abusive aventi superficie residenziale e non residenziale. Il diniego era fondato sull’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, che preclude la sanatoria degli abusi realizzati in aree sottoposte a vincoli a tutela di parchi e aree naturali protette. L’appellante ha dedotto violazione del principio di irretroattività della legge, violazione degli artt. 23 e 25 Cost., erronea valutazione dei fatti e omessa pronuncia sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale. In particolare, ha sostenuto che le opere oggetto della domanda del 2004 costituissero il completamento o la rettifica di un manufatto già esistente e già interessato da una domanda di condono del 1995, dunque anteriore all’istituzione del Parco di Veio. Secondo l’appellante, la documentazione tecnica del 2002 non avrebbe evidenziato un nuovo abuso, ma soltanto corretto un errore di misurazione, sicché l’applicazione della L.R. n. 12/2004 sarebbe stata retroattiva. Ha inoltre censurato il TAR per non avere esaminato adeguatamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004 stabilisca un divieto assoluto di sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli statali o regionali posti a tutela di parchi, aree naturali protette, monumenti naturali, SIC e ZPS. La preclusione opera automaticamente per il solo fatto della localizzazione dell’opera in area vincolata. Il Collegio ha escluso l’applicazione retroattiva della disposizione regionale, rilevando che la documentazione acquisita dimostrava la diversità tra le opere oggetto della domanda del 1995 e quelle sottoposte a sanatoria nel 2004. La domanda del 1995 riguardava infatti un diverso abuso, relativo a un manufatto sito in altra via, mentre la documentazione tecnica del 2002 attestava interventi ulteriori e di diversa consistenza, realizzati dopo l’istituzione del Parco di Veio. Non è stata quindi accolta la tesi secondo cui le opere del 2004 fossero un mero completamento di un manufatto preesistente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, con conseguente correttezza della mancata rimessione alla Corte costituzionale. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. b), L.R. Lazio n. 12/2004
divieto assoluto di sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di parchi, aree naturali protette, monumenti naturali, SIC e ZPS
La disposizione introduce una preclusione automatica alla sanatoria quando l’opera abusiva è localizzata in un’area sottoposta ai vincoli indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni sull’impatto dell’intervento.
L.R. Lazio n. 29/1997
istituzione del Parco di Veio
Il vincolo derivante dall’istituzione del Parco di Veio era anteriore alla realizzazione delle opere oggetto della domanda di condono del 2004.
D.L. n. 269/2003
domanda di condono edilizio del 2004
La domanda di condono presentata nel 2004 è stata valutata alla luce della disciplina applicabile agli abusi realizzati entro i relativi presupposti temporali e oggettivi.
art. 39 L. n. 724/1994
condono edilizio del 1995
La disciplina del condono del 1994 richiedeva che gli abusi fossero ultimati entro il 31 dicembre 1993 e che la domanda fosse presentata entro il 31 marzo 1995; la domanda del 1995 riguardava comunque un abuso diverso.
art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
principio di irretroattività della legge
La censura di irretroattività è stata ritenuta infondata perché la norma regionale è stata applicata a opere realizzate successivamente all’istituzione del vincolo e non a opere preesistenti.
art. 23 Cost.
Richiamato dall’appellante nell’ambito della questione di legittimità costituzionale, senza che il Consiglio di Stato ne abbia ravvisato una violazione.
art. 25 Cost.
Richiamato dall’appellante in relazione al principio di irretroattività, senza che il Consiglio di Stato abbia ritenuto fondata la questione costituzionale.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale di condono prevede il divieto di sanatoria per opere abusive localizzate in aree sottoposte a vincoli di tutela di parchi o altre aree naturali protette, la preclusione opera automaticamente per effetto della sola localizzazione dell’opera nell’area vincolata.
- Non sussiste applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta di condono quando risulta che le opere oggetto della domanda siano state realizzate successivamente all’istituzione del vincolo cui la disciplina collega il divieto di sanatoria.
- La continuità materiale o funzionale tra un manufatto oggetto di una precedente domanda di condono e opere successivamente realizzate deve essere dimostrata sulla base della documentazione tecnica; la mera pretesa riconduzione delle opere successive a un manufatto preesistente non è sufficiente.
- Una precedente domanda di condono relativa a un abuso diverso, anche se riferita alla stessa area o a un manufatto asseritamente collegato, non può produrre effetti sananti o rilevare ai fini della verifica dei presupposti temporali e oggettivi di una successiva domanda relativa ad altre opere.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il presupposto interpretativo su cui si fonda, ossia l’applicazione retroattiva della norma regionale a opere anteriori al vincolo, è escluso dall’accertamento documentale dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →