Cassazione Civile, Ordinanza n. 37268/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità proposta dal curatore fallimentare contro il precedente amministratore e liquidatore della società poi fallita, per il risarcimento dei danni derivanti da alcune condotte ritenute pregiudizievoli: perdita delle giacenze di magazzino nell'ambito di un'operazione di affitto d'azienda, mancato incasso di canoni di affitto e di locazione per un determinato periodo, e prelievi ritenuti ingiustificati dalle casse sociali. Il Tribunale aveva condannato il convenuto al pagamento di una somma rilevante; la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla compensazione, sostenendo che l'operazione di affitto d'azienda prevedesse una compensazione volontaria tra il debito per TFR accollato dall'affittuaria e il corrispettivo dovuto per le giacenze di magazzino; 2) motivazione apparente sull'esistenza del danno da mancato incasso dei canoni, contestando il valore probatorio del mastrino contabile; 3) motivazione apparente sulla non debenza di parte dei canoni di agosto-ottobre 2004; 4) motivazione apparente sulla voce di danno relativa ai prelievi dalle casse aziendali; 5) motivazione apparente sulla conferma della condanna alle spese di primo grado; 6) e 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata considerazione della soccombenza reciproca e per la liquidazione delle spese nei due gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la compensazione volontaria richiede comunque la reciprocità dei debiti e dei crediti, requisito mancante nel caso concreto perché l'affittuaria si era soltanto obbligata ad accollarsi il TFR senza assumere la qualità di creditrice della società poi fallita; ha ritenuto infondati anche i motivi sulla motivazione apparente, osservando che la Corte d'appello aveva reso una motivazione sufficiente secondo il minimo costituzionale e che il mastrino prodotto dalla parte non era prova idonea del pagamento, né risultava una specifica non contestazione; ha ritenuto inammissibile il motivo sui prelievi per genericità, rilevando comunque che il ricorrente non aveva provato il collegamento dei prelievi con pretesi finanziamenti alla società; ha respinto la censura sulle spese di primo grado, ricordando che la loro liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; ha dichiarato inammissibili le doglianze sulle spese di appello, perché non è sindacabile in cassazione la regolazione delle spese salvo che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi qui non ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
È richiamato come base dell'azione di responsabilità verso la società proposta dal curatore fallimentare contro l'amministratore/liquidatore.
art. 1241 c.c.
Le norme sulla compensazione, anche volontaria, richiedono comunque la reciprocità tra debiti e crediti.
art. 1243 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte precisa che i presupposti della compensazione legale non possono essere confusi con quelli della compensazione volontaria, ma resta necessario il requisito della reciprocità.
art. 1252 c.c.
Invocato per sostenere la compensazione volontaria; la Corte ribadisce che tale istituto presuppone comunque che i rapporti obbligatori siano reciproci tra le medesime parti.
art. 1298 c.c.
Citato dal ricorrente nell'ambito della tesi difensiva sulla compensazione e sui rapporti tra coobbligati/regresso.
art. 1299 c.c.
Citato dal ricorrente nell'ambito della tesi difensiva sulla compensazione e sul regresso.
art. 2112 c.c.
La Corte osserva che la clausola sull'accollo del TFR è analoga alla disciplina dell'art. 2112, precisando che nel trasferimento d'azienda rientrano anche l'usufrutto e l'affitto d'azienda.
art. 360 c.p.c.
È il parametro utilizzato per le censure di motivazione apparente; la Corte esclude che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione riguarda il fatto storico del pagamento, non l'idoneità o la sufficienza della prova offerta, che resta affidata alla valutazione del giudice.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, ma il giudice di merito conserva il potere di liquidarle in relazione all'esito della causa, nei limiti dell'insindacabilità in cassazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese e la valutazione della soccombenza reciproca rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa.
Massime di principio
- La compensazione volontaria non può prescindere dalla reciprocità dei debiti e dei crediti: anche se possono mancare liquidità ed esigibilità, occorre pur sempre che le stesse parti siano contemporaneamente creditrici e debitrici l'una dell'altra.
- L'accollo di un debito da parte di un terzo, se non liberatorio, non attribuisce di per sé al terzo la qualità di creditore del soggetto accollato e non consente automaticamente di configurare una compensazione.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esponga un percorso logico comprensibile e sufficiente secondo il "minimo costituzionale"; la mera riproposizione del dissenso sulla valutazione delle prove non basta.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda il fatto storico allegato, non la valutazione dell'idoneità del documento a provarlo; la sufficienza probatoria resta riservata al giudice di merito.
- La liquidazione e l'eventuale compensazione delle spese di lite rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
- In tema di danno patrimoniale, chi contesta l'ammontare o il titolo del danno deve fornire prova specifica delle circostanze invocate a proprio favore; in mancanza, il giudice può ritenere non assolto l'onere probatorio.
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