Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12495/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento, ignoti data e numero, con cui l’amministrazione ha ritenuto il ricorrente rinunciatario alla partecipazione al corso di formazione previsto per il giorno 26.05.2025 e dichiarato decaduto, nell’ambito del concorso pubblico per l'assunzione di complessivi 2568 allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria ruolo maschile e femminile - P.D.G. 6 marzo 2024, in uno agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui, la nota prot. n. -OMISSIS- del 27.06.25 a firma del Direttore della III Divisione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, nonché nota web del 14.05.25.

Giustizia amministrativa202508841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dichiarazione di rinuncia e decadenza dalla nomina per mancata presentazione al corso di formazione, comunicata mediante la sola pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato tra i vincitori del concorso per l'assunzione di 2.568 allievi agenti della Polizia Penitenziaria, ha contestato la dichiarazione di rinuncia e decadenza dalla nomina adottata a seguito della sua mancata presentazione al corso di formazione del 26 maggio 2025. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 16 del bando e dell'art. 17 d.P.R. n. 487/1994, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, sostenendo che non gli era stata effettuata una convocazione individuale. L'Amministrazione si era limitata a pubblicare un avviso sul sito istituzionale, sebbene il bando attribuisse espressamente valore di notificazione alla pubblicazione soltanto per la graduatoria e prevedesse l'acquisizione di un indirizzo PEC personale per le comunicazioni concorsuali. Il Ministero ha chiesto il rigetto, sostenendo che la pubblicazione sul sito costituiva prassi consolidata e che il candidato aveva già ricevuto convocazioni nelle precedenti fasi con la stessa modalità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi. Ha rilevato che l'art. 15, comma 8, del bando attribuiva valore di notificazione alla pubblicazione sul sito e al relativo avviso sul Portale unico del reclutamento esclusivamente per la graduatoria, senza estendere tale effetto alla convocazione al corso di formazione. L'art. 16 prevedeva la decadenza in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, ma non disciplinava la pubblicazione dell'avviso di convocazione con valore notificatorio; tale disciplina non poteva essere integrata analogicamente, considerata la particolare gravità della decadenza dalla nomina. Secondo il TAR, la decadenza presupponeva una convocazione certa e individuale. Inoltre, la richiesta di indicare una PEC personale aveva ingenerato nel candidato un legittimo affidamento sul ricevimento di comunicazioni individuali, affidamento violato dalla sola pubblicazione sul sito, priva di valore legale di notificazione per la fase in questione. In assenza di rituale convocazione non potevano ritenersi dimostrate né la volontà di rinunciare né un'assenza volontaria e ingiustificata. L'atto è stato quindi ritenuto viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare per difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti, oltre che per violazione dei principi di buon andamento e tutela dell'affidamento. L'Amministrazione dovrà procedere alla convocazione individuale del candidato al primo corso utile, con riserva della relativa posizione. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 5 del bando di concorso

    La richiesta di indicazione di una PEC personale per le comunicazioni concorsuali ha fondato un legittimo affidamento del candidato sul ricevimento di una convocazione individuale.

  • art. 11 del bando di concorso

    La disposizione è richiamata come esempio di fase concorsuale per la quale il bando prevedeva specifiche modalità di pubblicazione con valore notificatorio.

  • art. 12 del bando di concorso

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 11, per evidenziare che il bando attribuiva espressamente valore notificatorio a determinate pubblicazioni solo per specifiche fasi.

  • art. 15, comma 8, del bando di concorso

    la graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia con modalità che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali, con relativo avviso di pubblicazione sul Portale unico del reclutamento, con valore di notifica a tutti gli effetti

    Il valore di notificazione è previsto per la pubblicazione della graduatoria, ma non per l'avviso di convocazione al corso di formazione.

  • art. 16 del bando di concorso

    La decadenza dalla nomina per mancata presentazione al corso presuppone l'assenza volontaria e ingiustificata dopo una rituale convocazione; la disposizione non consente di attribuire analogicamente valore notificatorio alla pubblicazione sul sito.

  • art. 17 d.P.R. n. 487/1994

    La norma è stata invocata dal ricorrente tra i parametri di legittimità della procedura concorsuale; il testo della sentenza non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte, non della decisione sul merito.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte per l'oscuramento delle generalità, non decisivi per il merito.

Massime di principio

  • Quando la decadenza dalla nomina di un vincitore di concorso è collegata alla mancata presentazione a un corso di formazione, essa presuppone una convocazione certa e individuale, salvo che la lex specialis attribuisca espressamente valore legale di notificazione a una diversa modalità di comunicazione per quella specifica fase.
  • Il valore notificatorio previsto dalla lex specialis per la pubblicazione relativa a una determinata fase concorsuale non può essere esteso analogicamente ad altre fasi, soprattutto quando l'atto conseguente è una decadenza dalla nomina.
  • La mancata presentazione al corso non dimostra una rinuncia volontaria e ingiustificata quando l'Amministrazione non abbia previamente provato l'avvenuta rituale convocazione individuale del vincitore.
  • Se il bando richiede ai candidati un indirizzo PEC personale per le comunicazioni concorsuali senza prevedere, per la convocazione al corso, un diverso sistema avente valore notificatorio, tale previsione può fondare un legittimo affidamento sul ricevimento di una comunicazione individuale.
  • L'Amministrazione non può disporre la decadenza dalla nomina in assenza dell'accertamento dei suoi presupposti sostanziali e della previa comunicazione richiesta dalla disciplina della procedura; in caso contrario, l'atto è annullabile per violazione di legge e difetto di istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.