Sentenza n. 1072/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del 26 giugno 2019, n. 1585, resa in sede di udienza di smaltimento dell’arretrato, come corretta con ordinanza 11 novembre 2019, n. 2691, con cui è stata accolta «...l’istanza di correzione di errore materiale presentata e, per l’effetto, corregge il dispositivo della sentenza n.1585/2019 nella parte in cui “Condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge”, dovendosi leggere ed intendere come di seguito indicato: “Condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarre al procuratore antistatario”...».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1585/2019, corretta dall’ordinanza n. 2691/2019, relativa al pagamento dell’indennità di buonuscita e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 1585/2019, che aveva riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita per il servizio non di ruolo prestato presso il Comune di Messina dal 13 marzo 1961 al 30 novembre 1962 e aveva liquidato le spese processuali in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario a seguito dell’ordinanza di correzione n. 2691/2019. Nel corso del giudizio il Comune ha corrisposto le spese legali distratte al difensore, mentre non aveva inizialmente corrisposto integralmente la somma spettante al creditore principale. L’importo inizialmente impegnato dal Comune, pari a euro 2.055,46, è risultato inferiore a quello effettivamente dovuto, quantificato successivamente in euro 2.583,19, con una differenza di euro 527,73. Il Comune ha quindi riconosciuto il debito fuori bilancio e ha adottato gli atti contabili per integrare l’importo dovuto, ma, alla data della decisione, il pagamento materiale al ricorrente non risultava ancora effettuato. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la documentazione prodotta dal Comune dimostrasse la fondatezza della pretesa e che il ricorso avrebbe dovuto essere accolto. Quanto alle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario, essendo già intervenuto il pagamento, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Quanto alla posizione del creditore principale, il Comune aveva riconosciuto di dovere una somma ulteriore rispetto a quella inizialmente determinata, ma il pagamento materiale non era ancora avvenuto; pertanto il ricorso è stato accolto in parte qua. Sono state invece rigettate le domande di applicazione di astreintes e di nomina di un commissario ad acta, poiché gli atti depositati dal Comune, inclusa la comunicazione del fattivo intendimento di procedere al pagamento mediante assegni circolari, evidenziavano un percorso esecutivo in corso ritenuto sufficiente. Le spese sono state compensate in ragione della peculiare situazione finanziaria del Comune, sottoposto a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e della circostanza che il ricorrente avrebbe potuto aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal Comune.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La sentenza è pronunciata nell’ambito del giudizio di ottemperanza, volto a dare esecuzione al giudicato amministrativo.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza ha esaminato l’effettivo adempimento del Comune, accogliendo la domanda per la parte ancora non materialmente eseguita e rigettando le richieste di astreinte e di nomina del commissario ad acta.
art. 243-bis TUEL
La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune è stata considerata ai fini della compensazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il riconoscimento amministrativo dell’esistenza e dell’ammontare del debito derivante dal giudicato non equivale, di per sé, all’integrale esecuzione della sentenza quando il pagamento materiale non sia ancora intervenuto.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione corrisponde una parte delle somme dovute in esecuzione del giudicato, la materia del contendere cessa limitatamente a tale parte, mentre il giudizio prosegue per le somme ancora non pagate.
- La nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di astreintes possono essere rigettate quando l’amministrazione abbia adottato concreti atti esecutivi e abbia manifestato un fattivo intendimento di adempiere, anche se il pagamento non è ancora materialmente completato.
- La particolare situazione di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente pubblico può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di ottemperanza, unitamente alla condotta processuale delle parti e allo stato di avanzamento dell’esecuzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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